Decreto 3 luglio 2017 n. 142
Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’articolo 219 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 1. Finalità, oggetto e ambito di applicazione
1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all’articolo 219 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.
2. La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:
a) di tipo primario, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) riutilizzabili, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’ 11 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all’articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
d) destinati all’uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
e) serviti al pubblico nei punti di consumo;
f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) punto di consumo: luogo in cui avviene la somministrazione e il consumo di birra o acqua minerale, quali alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri similari;
b) esercente: soggetto che nell’esercizio della sua attività professionale somministra al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo;
c) distributore: soggetto che nell’esercizio della sua attività professionale trasporta e distribuisce birra o acqua minerale dal produttore di bevande al punto di consumo;
d) produttore di bevande: soggetto che nell’esercizio della sua attività professionale produce, importa, imbottiglia e vende bevande di birra e acqua minerale;
e) filiera del vuoto a rendere, di seguito filiera: l’insieme degli operatori che a titolo professionale sono coinvolti nell’attuazione del sistema del vuoto a rendere. La filiera è di tipo lungo se la consegna avviene indirettamente, tramite il distributore, viceversa è di tipo corto se la consegna è svolta direttamente dal produttore di bevande, in assenza del distributore;
f) operatori: i produttori di imballaggi riutilizzabili ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di bevande, i distributori e gli esercenti aderenti alla filiera.
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GU Serie Generale n.224 del 25-09-2017
Entrata in vigore: 10.10.2017
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