Schema di Dlgs adeguamento Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e alla Direttiva (UE) 2015/35
Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 223
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. (GU n. 14 del 18.01.2018
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione
Atto del Governo n. 459
Estratto Relazione illustrativa:
Lo schema di decreto legislativo in esame provvede all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012, in materia di normazione europea, e della direttiva (UE) 2015/1535, relativa alla procedura di informazione sui progetti di regole tecniche nazionali, in esecuzione di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170, Legge di delegazione europea 2015, e secondo le procedure ed i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".
Fra i criteri di delega specifici cui ci si deve attenere nell'esercizio della delega, come individuati dal citato articolo 8, rilevanti per gli aspetti tecnico finanziari sono la previsione di "semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi", nonché la previsione che dall'attuazione della delega in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Quadro generale del nuovo regolamento relativo alla normazione europea e della nuova direttiva relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative al servizi della società dell'informazione
A. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, pubblicato sulla GUUE il 14 novembre 2012, non richiede recepimento ma solo misure di attuazione, essendo, come ogni regolamento europeo, direttamente applicabile nell'ordinamento dei singoli Stati a decorrere dal 10 gennaio 2013.
L'esigenza di procedere con il predetto regolamento (UE) n. 1025/2012 ad una semplificazione e ad un adeguamento del quadro normativo previgente in materia (ed in particolare della decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni), è derivata a suo tempo dalla constatazione che tale quadro giuridico non era più al passo con gli sviluppi occorsi negli ultimi decenni nell'ambito della normazione europea e che era necessario coprire nuovi aspetti della normazione e tenere conto degli ultimi sviluppi e delle sfide future della normazione europea, in particolare attraverso l'elaborazione di più norme per i servizi e l'evoluzione dei prodotti della normazione diversi dalle norme formali.
L'obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. La normazione può riguardare svariati elementi come la normazione delle diverse categorie o delle diverse dimensioni di un particolare prodotto o delle specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali.
La normazione europea è organizzata dai soggetti interessati e per gli stessi sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza («principi fondatori»). Conformemente con i principi fondatori, è importante che tutte le pertinenti parti interessate, incluse le autorità pubbliche e le piccole e medie imprese (PMI), siano adeguatamente coinvolte nel processo di normazione nazionale ed europeo. Il Regolamento europeo in questione prevede a tal fine che gli organismi di normazione nazionali dovrebbero altresì incoraggiare e facilitare la partecipazione dei soggetti interessati.
La normazione europea contribuisce anche a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
La normazione europea rafforza la competitività globale dell'industria europea, specie se attuata in coordinamento con gli orgamsmi di normazione internazionali, nella fattispecie l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).
Le norme hanno notevoli effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta. Le norme possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell'intera economia e in particolare dei consumatori. Possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità, aumentando così la sicurezza e il valore per i consumatori.
Le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel mercato interno, ad esempio grazie all'uso di norme armonizzate nella presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato alle prescrizioni fondamentali relative a tali prodotti stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione sull'armonizzazione.
La normazione svolge un ruolo sempre più importante nell'ambito del commercio internazionale e dell'apertura dei mercati ed è perciò estremamente importante disporre di un quadro regolatorio efficace in materia.
L'esigenza di adeguamento delle disposizioni europee vigenti al 2012 in materia derivava anche dalla necessità di adeguarle ad altre norme europee settoriali nel frattempo intervenute.
In particolare tale adeguamento era necessario per ampliarne il campo di applicazione ai servizi, considerato che l'originaria disciplina era concepita essenzialmente con riferimento ai prodotti e che nel frattempo la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno aveva espressamente previsto l'elaborazione di norme volontarie europee al fine di agevolare la compatibilità tra servizi fomiti da operatori di Stati membri diversi.
Inoltre si era constatato che numerose direttive finalizzate ad armonizzare le condizioni di commercializzazione dei prodotti (in particolare per i dispositivi di protezione individuale, per gli esplosivi, per le imbarcazioni da diporto, per le attrezzature a pressione, per gli strumenti di misura, ecc.) specificavano che la Commissione europea poteva chiedere alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme armonizzate sulla base delle quali si presume la conformità alle pertinenti prescrizioni essenziali, ma contenevano una grande varietà di disposizioni divergenti relative alla possibilità di sollevare obiezioni su tali norme qualora esse non coprano o non coprano totalmente tutti i requisiti applicabili, con conseguenti incertezze per gli operatori economici e per le organizzazioni europee di normazione. Era pertanto necessario comprendere nel nuovo regolamento in materia di normazione la procedura uniforme di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, eliminando le specifiche e divergenti disposizioni di tali direttive sulla sicurezza e conformità dei prodotti.
C'era inoltre l'esigenza di migliorare il quadro di normazione per incoraggiare le PMI a partecipare attivamente e a fornire soluzioni tecnologiche innovative alle attività di normazione, anche attraverso il miglioramento della partecipazione di tali imprese a livello nazionale, in quanto è su tale piano che esse possono risultare maggiormente efficaci in virtù dei minori costi e dell'assenza di barriere linguistiche. Appariva inoltre necessario garantire che il ruolo e il contributo delle parti della società interessate allo sviluppo delle norme siano potenziati attraverso il sostegno rafforzato delle organizzazioni che rappresentano consumatori e gli interessi ambientali e sociali.
Inoltre, tenuto conto dell'ampiezza dell'area d'intervento della normazione europea a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione e dei vari tipi di attività di normazione, era necessario prevedere diverse ed adeguate modalità di finanziamento. Il finanziamento dell'Unione è volto a stabilire norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, ad agevolarne l'uso da parte delle imprese grazie a un sostegno rafforzato per la loro traduzione nelle varie lingue ufficiali dell'Unione, al fine di consentire alle PMI di beneficiare appieno della comprensione e dell'applicazione delle norme europee, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normazione e a garantire un accesso equo e trasparente alle norme europee per tutti gli operatori del mercato nell'intera Unione. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui l'applicazione delle norme consente di rispettare la pertinente legislazione dell'Unione.
B. Anche la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, pubblicata sulla GUUE il 17 settembre 2015 e relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, considerato che regola una procedura di livello europeo e a tal fine provvede alla codificazione della direttiva precedente e delle altre norme previgenti in materia, non richiede espresso recepimento a livello nazionale, salvo l'aggiornamento dei relativi riferimenti nelle norme stesse.
L'esigenza di procedere con la predetta direttiva (UE) 2015/1535 ad una codificazione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione della necessità, a fini di chiarezza e razionalizzazione, di sostituire la precedente analoga direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle varie e sostanziali modifiche subite dalla stessa nel tempo.
Per una più puntuale illustrazione degli obiettivi e dei contenuti della nuova Direttiva (e della precedente direttiva che viene da essa codificata) si può fare riferimento anche in questo caso alle principali considerazioni contenute nelle sue premesse.
Il mercato interno europeo comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Pertanto, il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti dell'Unione europea.
Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici. Gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obbiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare.
È indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche nazionali, delle necessarie informazioni utili a valutare la presenza delle predette condizioni. Di conseguenza, la nuova direttiva, come già la precedente, prevede che gli Stati membri dell'Unione europea devono notificare alla Commissione i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche, informandone anche tutti gli altri Stati europei.
Il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese. Un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza, la nuova direttiva, come già la precedente, prevede la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti.
Si è ritenuto necessario, inoltre, chiarire la nozione di regola tecnica de facto. In particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti ai quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine.
...
Estratto Atto del Governo n. 459
ART. 1 Modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.";
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
ART. 1 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni:
a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
b) servizio: ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attività economica non salariata, quale definita all'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); ovvero, ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo l-bis della presente legge, qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per:
1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
2) per via elettronica: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo l, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo l della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
d) altro requisito: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
e) regola relativa ai servizi: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti; ai fini della presente definizione:
1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come fmalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 9-ter, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi; costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificaziorii tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce alla presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
2) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o fmanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o, le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e incluse in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1535;
g) progetto di regola tecnica: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali;
h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno una volta l'anno da uno degli organismi nazionali di normazione in conformità alle prescrizioni di cui ali' articolo 3 del regolamento (UE) n. 1025/2012;
i) Unità centrale di notifica: ai fini dell'applicazione della procedura· di informazione di cui all'articolo 1-bis, l'ufficio dirigenziale indicato nel decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, nell'ambito della Direzione generale cui è attribuita la relativa competenza dal regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
l) data di notifica: la data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma l, corredata della documentazione prescritta, attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni;
m) testo definitivo di una regola tecnica: il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, che è stato approvato defmitivamente dal o dai soggetti istituzionali dotati dell'autorità di apportarvi modificazioni sostanziali;
n) data di adozione di una regola tecnica: la data in cui il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, è approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionale dotati dell'autorità di apportarvi modificazioni sostanziali;
o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data in cui il testo definitivo di un progetto di regola tecnica è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel sito istituzionale dell' Anuninistrazione o Autorità che la hanno adottata."
Fonte: Camera dei Deputati
Collegati: