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Parere MIT procedure negoziate e criterio del prezzo più basso

Parere MIT procedure negoziate e criterio del prezzo più basso

13.06.2017

Quesito Anac Articolo 95, comma 4 codice dei contratti pubblici. Utilizzo della procedura di cui all'articolo 36 comma 2, lettera c) e applicazione del criterio del prezzo più basso

L'articolo 36, comma 2, disciplina le procedure di scelta del contraente per i lavori, servizi e fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria, distinte per tipologie e soglie di importo, prevedendo, in particolare:

- alla lettera b) che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 di euro, si possa procedere "mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ( ... )";

- alla lettera c) che per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si possa procedere "mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ( ... )";

- alla lettera d), che peri lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro si proceda mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)";

- al comma 7, primo e secondo periodo, che "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giomi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonchè per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori eeonomici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonchè di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.".

L'articolo 95, comma 4, lettera a), disciplina i criteri di aggiudicazione, prevcdendo che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo, in deroga al criterio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, " fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8".

Ciò premesso, ad avviso dello scrivente Ufficio, il legislatore con la predetta disciplina ha inteso consentire l'utilizzo del criterio del minor prezzo con contestuale possibilità di utilizzo del metodo anti turbativa, fino alla soglia di due milioni di euro, innalzando, in tal modo, quella originariamente prevista fino a un milione di euro.

II rinvio reciproco operato dall'articolo 95, comma 4 e dall'articolo 36, comma 2, lettera d) serve a ribadire che sopra il milione di euro si applicano le procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 59 e seguenti, in quanto l'innalzamento della soglia è stato previsto dal legislatore soltanto per derogare all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in favore dell'utilizzo del criterio del minor prezzo, per gli affidamenti ricompresi tra un milione e due milioni di euro.

Ciò è avvalorato anche dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 56 del 2017 al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 36, laddove il riferimento "all'effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" non può che essere riferito alle procedure negoziate previste dal medesimo articolo 36 per gli affidamenti di importo sino ad un milione di euro.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene, dunque, che l'articolo 95, comma 4 lettera a), debba essere interpretato nel senso che:

- per i lavori da 40.000 fino a un milione di euro possa applicarsi le procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) e c) con applicazione del criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo;

- per i lavori da 1 a 2 milioni di euro, devono applicarsi le procedure, qualora ne ricorrano i presupposti, degli articoli 59 e seguenti, con applicazione del criterio del minor prezzo e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo.

Fonte: MIT

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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