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Parere CNI prot. n. 626 del 29.05.2024

Parere CNI prot. n. 626 del 29.05.2024 / Iscrizione albo laureato vecchio ordinamento

ID 22081 | 189.06.2024 / In allegato

Iscrizione all’albo di un laureato secondo il vecchio ordinamento – Possibilità di iscrizione in tutti e tre i settori della sezione A - Richiesta parere
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Viene richiesto parere in tema di iscrizione all’albo.

Più precisamente, si domanda se il soggetto (1)che ha conseguito la laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento e superato l’esame di Stato prima del 1999, vada automaticamente iscritto ai tre settori della sezione A dell’albo e se colui che ha conseguito la laurea magistrale secondo l’ordinamento previgente “e superato l’esame di Stato nel 2023” vada iscritto nei tre settori della medesima sezione A.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, è doveroso precisare che, in tema di provvedimenti di iscrizione all’albo, vi è, per legge, la competenza esclusiva del Consiglio dell’Ordine territoriale (ex art.8 RD 23/10/1925 n.2537), mentre il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso le deliberazioni in materia di iscrizione (2)(ex art.10 RD n.2537/1925), non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.

Non può quindi chiedersi al Consiglio Nazionale di sostituirsi all’Ordine territoriale nel compiere valutazioni che la legge rimette all’esclusiva competenza del Consiglio dell’Ordine provinciale.

Per quanto sopra, l’Ente Centrale di Categoria può fornire unicamente riferimenti legislativi e osservazioni di carattere generale ed astratto.
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Per rispondere (3) ai quesiti avanzati, occorre distinguere tra vecchio e nuovo ordinamento.

In estrema sintesi: se l’individuo possiede sia la laurea, sia l’esame di Stato secondo il vecchio ordinamento, la legge gli consente – a sua scelta – di decidere il settore/ i settori della sezione A dell’albo nel quale/ nei quali essere iscritto (ex art.49 DPR 5 giugno 2001 n.328 (4)).

Non si tratta, dunque, di iscrizione automatica, bensì di iscrizione nei settori liberamente indicati dal soggetto, che può decidere di essere iscritto in 1, 2 o 3 settori della sezione A dell’albo.

La facoltà prevista in via transitoria dall’art.49 del Regolamento in questione è poi stata, negli anni, prorogata per effetto di singole previsioni legislative, che hanno “allungato” la scadenza entro la quale l’interessato poteva continuare ad avvantaggiarsi delle vecchie regole (più favorevoli).

Così, ad esempio, con la circolare CNI 5/02/2008 n.138 (5), fu data notizia agli Ordini territoriali che la legge 26 febbraio 2007 n.17 aveva spostato in avanti, all’anno 2009 (6), il termine entro il quale i laureati secondo il vecchio ordinamento poteva continuare a svolgere l’esame di Stato secondo la disciplina antecedente al DPR n.328/2001 (e dunque continuare a optare per l’iscrizione in tutti e 3 i settori della sezione A dell’albo).

Per alcuni anni successivi all’entrata in vigore del DPR n.328/2001, pertanto, “i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al DM 3 novembre 1999 n.509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” potevano svolgere le prove degli esami di Stato “secondo l’ordinamento previgente al DPR 5 giugno 2001 n.328.”.

Questo fenomeno è durato fino al 2011, ovvero fino alla sessione di esami di Stato dell’anno 2011.

Vi è stata una pronuncia del TAR Lazio che ha approfondito in maniera esemplare il tema.

Si riportano di seguito ampi passaggi della sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, 20 marzo 2013 n.2892, per la chiarezza del ragionamento espresso dal Giudice amministrativo di primo grado (evidenziandone i punti più salienti, ai nostri fini).

“Di fatto la posizione dei soggetti che man mano si sono laureati secondo il vecchio ordinamento è stata fatta salva in un primo tempo dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 10 giugno 2002, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 173, che ha disposto che "i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di ... ingegnere ..., secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328", aggiungendo al comma 2-bis che "coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato D.P.R. n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare".

Questa disposizione è stata prorogata anno dopo anno fino al 31 dicembre 2011; alla data del 31 dicembre 2011 è infatti scaduta la proroga disposta dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (che a sua volta rappresenta l'ultima di una serie di proroghe).

Scaduta quindi l'ultima proroga, per l'anno 2012 gli esami di abilitazione sono stati indetti sulla base della disciplina del D.P.R. n. 328 del 2001, con la conseguenza che anche i laureati in base al vecchio ordinamento che non avessero beneficiato delle proroghe della disciplina sopra citata sono stati posti nella condizione di doversi sottoporre all'esame sulla base della nuova disciplina che li obbliga al sostenimento di due prove scritte, una orale e una pratica e all'iscrizione alla sezione A dell'albo limitatamente a uno dei tre previsti settori (con l'ulteriore conseguenza che, ove essi siano interessati all'iscrizione anche in altri settori, sarebbero costretti a sostenere l'esame, in una successiva sessione, per ciascuno di essi).”.

Nell’occasione il Giudice amministrativo ha rigettato il ricorso di alcuni laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento, che chiedevano di poter continuare a svolgere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere secondo l’ordinamento previgente (7).

Il TAR sottolinea come il regime transitorio sia durato a sufficienza, tutelando pienamente le ragioni di coloro che si erano iscritti a corsi di laurea in Ingegneria in base al vecchio ordinamento:

“È fondamentale rilevare che quest'ultimo regime in forza delle successive proroghe è stato in vigore per un periodo di dieci anni (che, sia detto incidentalmente, è pari al doppio della durata del corso di laurea in ingegneria "vecchio ordinamento"); di conseguenza, per un periodo di dieci anni è stato in vigore il sistema ordinario (quello regolato dal D.P.R. n. 328 del 2001 che è stato applicato ai laureati secondo il nuovo ordinamento) e un regime transitorio valevole per gli iscritti in base al vecchio ordinamento.

Se si muove da questa premessa è agevole osservare che tutti i soggetti iscritti a ingegneria secondo il vecchio ordinamento (si consideri che si tratta di soggetti iscrittisi al più tardi nell'anno accademico 2000-2001) hanno avuto la possibilità di completare il corso di laurea, anche in un periodo di gran lunga superiore a quello di sua durata minima, e di beneficiare del regime transitorio.

In questa situazione la pretesa a fruire indefinitamente del regime transitorio appare chiaramente infondata.” (8).

Si è ritenuto utile richiamare ampi stralci della decisione del TAR Lazio citata, perché appaiono illustrare compiutamente e con mirabile chiarezza le ragioni alla base della disciplina che regola la materia.
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Questione collegata alla precedente è se vi sia una scadenza entro la quale l’interessato deve manifestare la propria volontà di iscriversi in uno o più settori della sezione A dell’albo e se la mancata opzione faccia decadere dal beneficio.

Come riportato nei precedenti pareri CNI sull’argomento – qui allegati e autonomamente rinvenibili sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale – le norme richiamate non contengono un limite temporale per effettuare la scelta dei settori in cui essere iscritti.

Una volta che l’interessato abbia usufruito del regime più favorevole (conseguendo laurea ed esame di Stato secondo il previgente ordinamento), conserva dunque sempre la possibilità (ad es.) di iscriversi oggi solamente in un unico settore della sezione A e di chiedere domani di essere iscritto anche negli altri due settori della medesima sezione dell’albo (9).

Per quanto concerne, infine, colui che ha conseguito la laurea in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento e ha superato l’esame di Stato nel 2023 (se si è correttamente intesa la fattispecie), è evidente – per quanto sin qui affermato – che il soggetto potrà iscriversi unicamente nel settore della sezione A dell’albo corrispondente al titolo accademico (e all’esame di Stato) conseguito, ai sensi dell’art.47 DPR n.328/2001.

Per usare le parole – in un altro passaggio – della più volte citata sentenza del TAR Lazio n.2892/2013: “…il sistema previgente in cui la laurea in ingegneria dava titolo all'iscrizione all'albo e all'accesso a una "unica e unitaria" professione di ingegnere è stato superato da quello attuale in cui esistono diverse figure di ingegnere, non è irragionevole che ai laureati in ingegneria che non abbiano beneficiato del regime transitorio più favorevole si applichi il nuovo sistema e che pertanto essi siano ammessi a sostenere l'esame di abilitazione per il settore che risulti coerente con il corso di laurea in ingegneria che essi hanno frequentato (ferma restando la possibilità di conseguire - attraverso un ulteriore l'esame - l'iscrizione anche a un diverso settore, secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 5, del più volte citato D.P.R. n. 328 del 2001).”.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla coerenza delle dichiarazioni rilasciate dalle Università con la disciplina di riferimento, qui dettagliatamente richiamata, perché sono capitati, in passato, casi (10)in cui alcune Segreterie avevano predisposto degli attestati di avvenuto superamento dell’esame di abilitazione alla professione di Ingegnere non in linea con la regolamentazione contenuta negli articoli 47 e 49 del DPR n.328/2001.
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Si rimette pertanto il presente approfondimento – formulato in un’ottica di leale collaborazione istituzionale - all’attenzione del Consiglio dell’Ordine territoriale in indirizzo, rammentando che le richieste di parere debbono provenire a firma di Presidente e Segretario dell’Ordine territoriale.

ALLEGATI:

1) Parere CNI del 1/09/2009;
2) Parere CNI del 9/07/2015;
3) Parere CNI del 5/10/2017.

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NOTE

(1) Non è corretto definire “un professionista” il soggetto che presenta domanda di iscrizione all’albo di Categoria, perché il titolo professionale si acquisisce proprio in conseguenza dell’iscrizione all’albo e non prima. V., sul punto, la fondamentale circolare CNI 26/01/2011 n.383, pubblicata sul sito Internet istituzionale.

(2) “Le commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia per i professionisti indicati dall’art.1 del d. lvo. lgt. 23 novembre 1944 n.382… quando decidono sui ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi degli ordini e collegi in materia di iscrizione all’albo e disciplinare, esercitano una funzione giurisdizionale e rientrano tra gli organi speciali di giurisdizione n.11622, riguardante proprio il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

(3) Rectius: per fornire le coordinate e gli elementi informativi utili affinché l’Ordine territoriale possa correttamente orientarsi sulle tematiche sollevate nella richiesta di parere.

(4) Si riporta di seguito il testo dell’art.49 DPR n.328/2001:
“1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.”.

(5) Rinvenibile sul sito Internet www.cni.it.

(6) Si segnala - per completezza di informazione - che il termine fu successivamente spostato all’anno 2010, per effetto delle modifiche recate al testo dell’art.3, comma 1-bis, del decreto-legge 9/05/2003 n.105 (“Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali”) - da ultimo - dall’art.23 del decreto-legge n.78/2009, come integrato dalla legge di conversione n.102/2009. L’art.1, comma 1, del decreto-legge 29/12/2010 n.225, come convertito dalla legge n.10/2011, ha poi “fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.” (tra i quali rientrava l’art.3, comma 1-bis, del decreto-legge n.105/2003, come convertito dalla legge n.170/2003). Come si vede, la tecnica legislativa utilizzata è stata assai poco lineare e anche la esatta ricostruzione del quadro normativo vigente è tutt’altro che agevole.

(7) Secondo i ricorrenti la disciplina censurata “sarebbe illegittima perché non garantirebbe un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova normativa”.

(8) E ancora – prosegue il TAR Lazio n.2892/2013 - : “Per assicurare il graduale passaggio dal nuovo al vecchio sistema (il Legislatore) ha tutelato con l'articolo 49 più volte citato le posizioni di soggetti che avevano acquisito in base al vecchio sistema situazioni soggettive (questo è il caso dei soggetti già iscritti all'albo professionale o già abilitati) o solide aspettative (questo è il caso dei soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione in base a esami indetti prima dell'entrata in vigore del regolamento); la posizione dei soggetti iscritti ai corsi di ingegneria secondo il vecchio ordinamento (titolari di un'aspettativa) è stata considerata e tutelata dalla disposizione dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 10 giugno 2002, n. 107 che è stata poi prorogata; se si considera che dall'entrata in vigore del regolamento del 2001 alla data di scadenza dell'ultima proroga sono trascorsi più di dieci anni non può seriamente sostenersi che l'aspettativa dei semplici iscritti a ingegneria secondo il vecchio ordinamento non sia stata considerata e che per tali soggetti non sia stato previsto un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema; come già accennato tutti questi soggetti hanno avuto a disposizione un periodo di tempo più che congruo per completare gli studi e sostenere l'esame di abilitazione beneficiando delle varie proroghe delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 10 giugno 2002, n. 107. In questa prospettiva, quindi, è evidente che essi non sono vittima di alcuna discriminazione.”.

(9) A ulteriore conferma di quanto affermato nel testo, si segnala che la sentenza del TAR Lazio, I Sezione, 11/01/2006 n.667 – formalmente riferita alla professione di Architetto – contiene al proprio interno la menzione di un parere del Ministero della Giustizia datato 27 giugno 2005, che tratta anche della disciplina valevole per gli Ingegneri: “L'amministrazione, tra l'altro, ha evidenziato che detta norma deve essere interpretata in combinato disposto con gli specifici articoli che il D.P.R. n. 328 del 2001 dedica alle singole professioni, nel senso che se il comma 2 bis richiama genericamente e sinteticamente, in quanto norma di natura transitoria, le professioni interessate, è poi nel corpo del D.P.R. n. 328 del 2001 che deve trovare conferma e riscontro la normativa applicabile alle singole professioni ed infatti, mentre per gli ingegneri chiaramente l'art. 49 consente di operare la scelta di iscrizione in uno o più settori (scelta basata sul fatto che la stessa professione di ingegnere è stata scissa in tre settori tutti chiaramente ricompresi nelle competenze dell'ingegnere iscritto all'albo unico del vecchio ordinamento), l'art. 19 recita che gli attuali appartenenti all'Ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore ‘architettura’, per poi specificare che i possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione negli altri due settori dell'albo.”. La sentenza citata è pubblicata nella Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

(10) Anche in ragione della non limpidissima – come si è visto – normativa di settore, che ha portato, in passato, ad equivoci e letture contrastanti e dunque a ricorsi e decisioni giurisprudenziali.

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