Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) e Codice Identificativo Nazionale (CIN) / Note
ID 22062 | 14.06.2024 / Download Scheda
La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) è istituita ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato.
La BDSR è uno strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale ed è volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità.
Le informazioni contenute nella banca dati riguardano, tra l’altro:
- tipologia di alloggio;
- ubicazione;
- capacità ricettiva;
- soggetto che esercita l’attività ricettiva;
- codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.
Tramite la BDSR è attivata la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), prevista ai sensi della “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive […]”, all’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Art. 13- ter Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale
1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.
2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari
ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l’ente territoriale è tenuto all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministerom del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell’articolo 13-quater , comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall’attribuzione del codice regionale o provinciale.
3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-
ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7:
a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;
Fase 1 - Sperimentale
Il Decreto Ministeriale prot. n. 16726/24 del 06 giugno 2024 ha consentito l’avvio della fase pilota della BDSR, durante la quale è previsto lo sviluppo dell’interoperabilità con le banche dati territoriali e il coinvolgimento graduale delle Regioni e Province Autonome.
Fase 2 - Messa in esercizio
A conclusione della Fase 1, e comunque entro il 1° settembre 2024, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR sull’intero territorio nazionale.
Solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale Avviso saranno applicabili gli obblighi relativi al CIN e le altre disposizioni contenute nella Disciplina di cui all’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.
Rimangono, in ogni caso, valide le disposizioni relative ai codici identificativi eventualmente previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni.
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Dopo l’avvio della fase sperimentale con la Regione Puglia, dal 13 giugno 2024 anche le strutture e locazioni della Regione Veneto potranno richiedere il CIN tramite la BDSR.
In questa fase, le sanzioni non sono applicabili.
Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.
Vedi
Affitti brevi: novità di Prevenzione Incendi / L. 191/2023 (Anticipi)
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