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Legge 3 febbraio 1961 n. 4

Legge 3 febbraio 1961 n. 4 

Divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana. 

(GU n.43 del 18.02.1961)

Abrogata da: D.Lgs 16 marzo 2006 n. 158 
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Articolato nativo:

Art. 1. E' vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, di sostanze estrogene, naturali o di sintesi, impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni, fresche o preparate, sono destinate all'alimentazione dell'uomo.

Art. 2. E' vietato vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo carni, latte o derivati destinati all'alimentazione dell'uomo, provenienti da animali ai quali siano state somministrate, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, sostanze estrogene naturali o di sintesi. Tale divieto si estenda anche al pollame ed agli altri animali da cortile venduti o distribuiti vivi per il consumo.

Art. 3. L'importazione degli animali trattati con estrogeni per gli scopi di cui all'articolo 1, delle loro carni ed altri loro prodotti e' vietata.

Art. 4. I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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