Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2712
ID 20899 | 06.12.2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2712 della Commissione, del 5 dicembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dettagli delle informazioni da trasmettere dai sistemi doganali nazionali al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato riguardo ai prodotti vincolati al regime doganale di immissione in libera pratica
GU L 2023/2712 del 06.12.2023
Entrata in vigore: 26.12.2023
Applicazione dal 6 agosto 2024
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Articolo 1 Informazioni da trasmettere e processo di trasmissione
1. Le informazioni relative ai prodotti vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» da estrarre dai sistemi doganali nazionali e da trasmettere al sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 («ICSMS») a norma dell’articolo 34, paragrafo 6, dello stesso regolamento sono le informazioni:
a) di cui all’allegato del presente regolamento;
b) relative ai prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica conformemente ai capitoli da 24 a 96 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
c) disponibili nei sistemi doganali nazionali conformemente ai dati di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446, come indicato nell’allegato del presente regolamento, e nel sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 («banca dati di sorveglianza»).
Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse in un formato aggregato eliminando tutti i dati specifici relativi all’operazione o all’operatore.
Qualora gli Stati membri, in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 o agli articoli 2, 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o ad altre norme transitorie stabilite in tali regolamenti o a norma di tali regolamenti, applichino alla dichiarazione doganale requisiti in materia di dati diversi da quelli stabiliti nell’allegato, le informazioni da trasmettere sono le informazioni equivalenti disponibili nella dichiarazione doganale soggetta a tali requisiti in materia di dati.
2. Le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 utilizzando la banca dati di sorveglianza.
La Commissione provvede affinché le informazioni siano recuperate dalla banca dati di sorveglianza e trasmesse all’ICSMS su base mensile. Ciascuna trasmissione mensile comprende le pertinenti registrazioni di informazioni relative a un periodo di cinque anni precedente il mese di trasmissione.
Articolo 2 Riservatezza delle informazioni
1. Le informazioni trasmesse a norma dell’articolo 1 non rimangono nelle interfacce elettroniche utilizzate per la loro trasmissione più a lungo di quanto necessario per tale trasmissione e sono mantenute riservate dalla Commissione durante la trasmissione.
2. Le informazioni trasmesse a norma dell’articolo 1 sono mantenute riservate dagli utenti dell’ICSMS. Esse sono utilizzate solo ai fini dell’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione e al fine di ridurre al minimo i rischi.
Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 agosto 2024.
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ALLEGATO
Informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 |
Dato corrispondente nell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 |
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Dato |
Descrizione |
Dato |
Descrizione |
Mese di accettazione |
Mese in cui la dichiarazione è stata accettata |
15 09 000 000 |
Data di accettazione |
Emittente |
Stato membro in cui la dichiarazione è stata accettata |
Dato tecnico |
Stato membro che fornisce i dati |
Paese di origine |
Paese di origine doganale |
16 08 000 000 o 16 09 000 000 |
Paese di origine o paese di origine preferenziale |
Paese di destinazione |
Paese di destinazione finale |
16 03 000 000 |
Paese di destinazione |
Codice delle merci |
Codice delle merci fino a 10 cifre |
18 09 056 000 18 09 057 000 18 09 058 000 |
Codice della sottovoce del sistema armonizzato Codice della nomenclatura combinata Codice TARIC |
Valore in euro |
Valore statistico convertito in euro |
99 06 000 000 |
Valore statistico (1) |
Massa netta |
Massa netta delle merci espressa in kg |
18 01 000 000 |
Massa netta |
(1) L’informazione è fornita dagli Stati membri nelle rispettive valute nazionali e convertita automaticamente in euro al tasso ufficiale della Banca centrale europea.
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