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Raccomandazione (UE) 2023/2407 sulla povertà energetica

Raccomandazione  UE  2023 2407 sulla povert  energetica

Raccomandazione (UE) 2023/2407 sulla povertà energetica

ID 20639 | 23.10.2023

Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica

GU L 2023/2407 del 23.10.2023

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Sezione I – Attuazione del quadro giuridico

1. di adottare misure rapide e recepire e attuare nel diritto nazionale la definizione di povertà energetica di cui all'articolo 2, punto 52, della direttiva (UE) 2023/1791. La definizione nazionale dovrebbe distinguere il concetto di «povertà energetica» da quello di clienti vulnerabili, sulla base dell'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2023/1791;
2. di garantire che le differenze tra i concetti di clienti vulnerabili e di povertà energetica e le loro complementarità siano rispecchiate nelle politiche e nelle misure a livello nazionale al fine di aiutare gli Stati membri a preparare pacchetti di misure di responsabilizzazione per affrontare la povertà energetica;
3. di usufruire del quadro olistico creato dai piani nazionali per l'energia e il clima per analizzare e aggiornare la questione della povertà energetica nel loro territorio e riflettere sui modi per affrontarla. Al riguardo gli Stati membri dovrebbero compiere i primi passi nella preparazione dei rispettivi piani sociali per il clima;
4. di prendere in considerazione gli indicatori forniti a livello nazionale e unionale per determinare il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica e partecipare alle indagini nell'ambito dei moduli delle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla qualità dei dati e alla comparabilità delle fonti alternative di dati ed essere trasparenti sugli indicatori che usano per individuare e lottare contro la povertà energetica (comprese le informazioni sui decili del reddito);
Sezione II – Misure strutturali, accessibilità economica e accesso all'energia
5. di distinguere chiaramente tra le misure strutturali per affrontare la povertà energetica e le misure per migliorare l'accessibilità economica dell'energia;
6. di attribuire priorità a misure strutturali efficaci e mirate per affrontare le cause profonde della povertà energetica per quanto riguarda l'efficienza energetica, la ristrutturazione degli edifici, l'ammodernamento termico (rispettando al contempo il carattere degli edifici), l'accesso ad apparecchi a basso consumo energetico e alle energie rinnovabili. Gli Stati membri possono accompagnare le misure strutturali con misure mirate per migliorare l'accessibilità economica dell'energia, quali sostegno mirato al reddito e tariffe sociali, o sostenere temporaneamente le famiglie in condizioni di povertà energetica;
7. di mettere in atto misure per prevenire le sospensioni della fornitura a clienti in condizioni di povertà energetica e ai clienti vulnerabili, attraverso regimi mirati di sostegno finanziario e azioni, nel breve e nel lungo termine, compresi piani di pagamento e consulenza sull'efficienza energetica, contratti di fornitura alternativa o assistenza dei servizi sociali e delle organizzazioni della società civile. Per proteggere ulteriormente i clienti e garantire la continuità della fornitura, gli Stati membri dovrebbero prevedere un fornitore di ultima istanza;
8. di garantire la coerenza, in particolare tra le politiche energetiche e sociali, ed evitare misure contraddittorie. Gli Stati membri dovrebbero includere la povertà energetica nell'ambito di politiche sociali più ampie e integrate e negli approcci di giustizia sociale e applicare politiche inclusive e di responsabilizzazione, in particolare per le famiglie in condizioni di povertà energetica, gli affittuari, le persone che vivono in alloggi sociali e che occupano edifici con le prestazioni energetiche peggiori;

Sezione III - Governance

10. di garantire una migliore governance caratterizzata da un approccio olistico alla lotta alla povertà energetica, compresa la collaborazione orizzontale tra dipartimenti e verticale nelle strutture di governance nazionali, regionali e locali, che comporti un'interazione più stretta con le famiglie vulnerabili, i partner energetici e le parti sociali e i portatori di interessi;
11. di considerare la creazione e la responsabilizzazione di osservatori nazionali della povertà energetica, di cui possono far parte le autorità pubbliche, il mondo accademico, le ONG, i fornitori di energia, attribuendo loro un chiaro mandato e i mezzi per individuare, monitorare e analizzare la situazione della povertà energetica a livello locale, regionale e nazionale al fine di orientare il processo decisionale;

Sezione IV - Fiducia, partecipazione e comunicazione

12. di prestare particolare attenzione a una comunicazione mirata e personalizzata che infonda fiducia ai beneficiari dei regimi pertinenti ed eviti la stigmatizzazione dei gruppi vulnerabili nella progettazione di misure e azioni volte ad affrontare la povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei lavoratori in prima linea di cui al punto 21 per aiutare a individuare e consigliare le famiglie in condizioni di povertà energetica;
13. di potenziare le campagne di informazione sull'efficienza energetica rivolte alle famiglie in condizioni di povertà energetica, per garantire che tali gruppi di popolazione ricevano informazioni e consulenza su misura sfruttando tutto il potenziale delle reti di consulenza energetica e degli sportelli unici. Tali campagne dovrebbero incoraggiare l'adozione di misure di efficienza energetica anche nel settore degli affitti, mitigando la frammentazione degli incentivi tra proprietari e affittuari e riducendo la povertà energetica attraverso la diminuzione delle bollette in conseguenza delle ristrutturazioni;

Sezione V - Efficienza energetica

14. di intraprendere azioni per accelerare il ritmo delle ristrutturazioni per quanto riguarda gli edifici con le prestazioni energetiche peggiori, in modo da assicurare almeno i risparmi di cui le famiglie hanno bisogno per avere un adeguato comfort termico all'interno delle loro abitazioni. Le misure di sostegno per le famiglie in condizioni di povertà energetica dovrebbero tenere conto della struttura proprietaria del mercato degli alloggi ed evitare l'esclusione dei proprietari in condizioni di povertà energetica da un lato e degli affittuari dall'altro;
15. di istituire salvaguardie normative e sociali e analizzare la combinazione di politiche per garantire che i costi degli alloggi seguano i miglioramenti in termini di efficienza energetica o che le ristrutturazioni degli appartamenti non comportino aumenti eccessivi degli affitti e dei costi degli alloggi, che possono causare problemi di insostenibilità dei prezzi, sgomberi di residenti, sfratti e gentrificazione;
16. di istituire regimi che consentano l'accesso delle famiglie in condizioni di povertà energetica ad elettrodomestici a baso consumo energetico al fine di ridurre le bollette sia degli affittuari sia dei proprietari;
17. di accelerare l'adozione di sistemi di misurazione intelligenti che consentano ai consumatori un accesso tempestivo al consumo di energia elettrica e di gas e di gestire i consumi cogliere i vantaggi dei progressi compiuti nelle tecnologie energetiche e nella digitalizzazione. Tali sforzi dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili e rispettare le norme dell'Unione sulla protezione dei dati;

Sezione VI - Accesso alle energie rinnovabili

18. di garantire che le famiglie in condizioni di povertà energetica possano fruire dei vantaggi della decarbonizzazione e di una transizione socialmente giusta. Tutte le famiglie dovrebbero avere pari accesso all'uso delle energie rinnovabili e a tecnologie energetiche innovative e beneficiare dell'eliminazione graduale dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento;
19. di consentire alle famiglie in condizioni di povertà energetica di accedere anche a regimi di condivisione dell'energia, rimuovendo gli ostacoli finanziari all'ingresso per tali famiglie, e incoraggiare la partecipazione dei comuni a tali regimi;

Sezione VII - Competenze

20. di garantire che i responsabili delle politiche a tutti i livelli di amministrazione e i professionisti e i consulenti dell'energia siano formati sulle questioni energetiche, comprese le tematiche correlate alla povertà energetica, tenendo conto degli aspetti multidimensionali della povertà energetica e del contesto della transizione energetica pulita. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sostegno tecnico dell'Unione in questo settore;
21. di sviluppare programmi di formazione degli operatori in prima linea nella povertà energetica e nelle soluzioni di energia verde. Gli operatori in prima linea destinatari di tali programmi dovrebbero includere i lavoratori del settore dell'assistenza sanitaria e sociale che possono contribuire a individuare le famiglie in condizioni di povertà energetica e fornire loro direttamente consulenza e informazioni in merito a soluzioni sulla riduzione del consumo e sull'accesso a fonti energetiche più convenienti e innovative;
22. di offrire corsi di formazione mirati alle famiglie in condizioni di povertà energetica, comprese quelle con scarse competenze digitali; tali corsi dovrebbero migliorarne l'alfabetizzazione energetica e digitale, consentire loro di controllare meglio le bollette e partecipare attivamente alla transizione energetica pulita e giusta;

Sezione VIII - Finanziamenti

23. di utilizzare i finanziamenti dell'Unione disponibili per affrontare la povertà energetica anche attraverso regimi di sostegno all'efficienza energetica condizionati al reddito e personalizzati e regimi che consentano alle famiglie in condizioni di povertà energetica di accedere a regimi di autoconsumo collettivo. Gli Stati membri dovrebbero semplificare il più possibile le condizioni per la richiesta dei fondi e limitare il numero di ostacoli amministrativi e i costi associati a tali richieste;
24. di progettare specifici regimi di sostegno all'efficienza energetica destinati alle famiglie in condizioni di povertà energetica. Nella definizione di tali regimi, gli Stati membri dovrebbero tenere presente che queste famiglie non possono permettersi di pagare i costi iniziali della ristrutturazione, anche qualora venissero rimborsati successivamente, e non beneficiano di bonus e detrazioni fiscali dato che le loro imposte sul reddito sono minime;
25. di sostenere lo sviluppo e l'ampliamento dei regimi di finanziamento innovativi per le azioni a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e dei regimi dedicati alle famiglie che versano in condizioni di povertà energetica.

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