Regolamento (UE) 2019/1149 / Autorità Europea del Lavoro (ELA)
Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
(GU L 186, 11.7.2019)
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Articolo 1 Istituzione, oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro («Autorità»).
2. L’Autorità assiste gli Stati membri e la Commissione nell’effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione. L’Autorità opera nell’ambito degli atti dell’Unione di cui al paragrafo 4, comprese tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, nonché ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.
3. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali. Non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa o delle prassi nazionali.
4. L’ambito delle attività dell’Autorità comprende gli atti dell’Unione seguenti, incluse tutte le future modifiche di tali atti:
a) la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) la direttiva 2014/67/UE;
c) il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, incluse le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e (CEE) n. 574/72 del Consiglio nella misura in cui siano ancora applicabili, il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento n. 859/2003 del Consiglio che estende le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
d) il regolamento (UE) n. 492/2011;
e) la direttiva 2014/54/UE;
f) il regolamento (UE) 2016/589;
g) il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h) la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
i) il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. L’ambito delle attività dell’Autorità comprende la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.
6. Il presente regolamento rispetta le competenze degli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione e l’esecuzione del diritto dell’Unione di cui al paragrafo 4.
Lascia impregiudicati i diritti o gli obblighi conferiti agli individui o ai datori di lavoro dal diritto dell’Unione o dal diritto o dalla prassi nazionale, i diritti e gli obblighi derivanti per le autorità nazionali nonché l’autonomia delle parti sociali, come riconosciuto dal TFUE.
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi bilaterali e gli accordi di cooperazione amministrativa esistenti tra gli Stati membri, in particolare quelli connessi alle ispezioni concertate e congiunte.
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