Decreto 1 febbraio 2023
Anagrafe dei dipendenti pubblici.
(GU n.65 del 17.03.2023)
_______
Art. 1. Anagrafe dei dipendenti pubblici
1. Il censimento permanente dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, funzionale alla realizzazione dell’anagrafe dei dipendenti prevista all’art. 34 -ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché all’implementazione del fascicolo elettronico del dipendente, è realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica che si avvale dei dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché da ulteriori soggetti individuati sulla base di specifiche convenzioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica accede ad un’area dedicata predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistema NoiPA, in cui sono messi a disposizione i dati ed i relativi aggiornamenti relativi al personale delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti pubblici economici.
3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a fornire al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il sistema NoiPA, le informazioni richieste per la realizzazione del censimento di cui al comma 1.
4. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nonché ai relativi enti locali compatibilmente con la competenza primaria in materia di uffici provinciali e personale.