Sentenza CP Sez. VI n. 45061 del 25 novembre 2022 / Definito il quantitativo "di lieve entità" di sostanze stupefacenti o psicotrope
ID 18565 | 05.01.2023 / In allegato
Con la pronuncia che qui brevemente si annota, la Corte di cassazione giudica errata la sentenza emessa dal giudice di appello con la quale era stata esclusa la derubricazione del reato nell’ipotesi meno grave di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. 309 del 1990, sulla scorta del solo dato quantitativo: in effetti, l’imputato era stato rinvenuto in possesso di circa 100 grammi (lordi) di hashish, con principio attivo del 34,1% e 1.351 dosi medie singole ricavabili. A tale dato, ritenuto assorbente, non si coniugava alcun ulteriore connotato di pericolosità idoneo a far rifluire la fattispecie al di fuori del perimetro della lieve entità.
Proprio su questa lettura del giudice di gravame, che ha privilegiato il dato ponderale, si basa il ricorso del difensore, che viene ritenuto fondato dal giudice di legittimità.
Nell’argomentare, la Sesta Sezione richiama i principi consolidati in materia di fatto di lieve entità, ribadendo come esso possa essere riconosciuto «in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio»; occorre dunque una lettura complessiva dei connotati dell’azione illecita, potendo uno degli elementi analizzati surclassare gli altri nella logica della non lieve entità soltanto quando appaia «talmente rilevante da determinare l’assorbimento dei restanti aspetti».
Medesime considerazioni valgono in riferimento al dato ponderale, che di per sé, così come accade per il dato qualitativo (es. la detenzione o la cessione di sostanze di varia natura), non assume valenza esclusiva (Cass., sez. un. 27 settembre 2018, n. 51063, CED 274076; Cass., sez. un, 24 giugno 2010, n. 35737, CED 247911; Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, CED 216668).
Prendendo atto del deficit legislativo, che non ha mai consentito con dirimente chiarezza di individuare le soglie ponderali che consentono di ritenere il fatto lieve, la Corte espone i risultati di uno studio ricognitivo condotto dall’ufficio per il processo della Sesta Sezione su 398 decisioni di legittimità nel triennio 2020/2022, fissando così alcuni parametri di massima:
a) 150 grammi per la cocaina;
b) 107,71 grammi per l’eroina;
c) 246 grammi per la marijuana;
d) 386,93 grammi per l’hashish.
// entro l’alveo del quinto comma:
La Corte riporta, poi, alcune soglie sulle quali si è innestato un più serrato dibattito ma che sono state interessate da un maggior numero di sentenze che hanno ricondotto la fattispecie entro l’alveo del quinto comma
1) 23,66 grammi per la cocaina;
2) 28,4 grammi per l’eroina;
3) 108,3 grammi per la marijuana;
4) 101,5 grammi per l’hashish
In conclusione, si ritiene di poter affermare che ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve, il giudice può tener conto (unitamente agli altri elementi descrittivi della condotta) del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze.
...
segue in allegato
...
Art. 73 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Collegati