DPCM1 9 ottobre 2022 / Istituzione Nucleo Valutazione Impatto Regolamentazione - NUVIR
Istituzione e funzionamento del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione.
(GU n.299 del 23.12.2022)
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Art. 1. Istituzione del Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione - NUVIR
1. È istituito il Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione, di seguito «NUVIR», presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di seguito «Dipartimento», con il compito di assicurare ad esso il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica dell’impatto della regolamentazione di cui all’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative del Governo.
2. Il NUVIR è un organismo tecnico posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento. In conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il NUVIR svolge la propria attività in piena autonomia di giudizio, organizzativa e funzionale, in posizione di indipendenza, al fine di assicurare l’imparzialità delle funzioni valutative cui è preposto.
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Art. 14 (Semplificazione della legislazione) 1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessita' di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle liberta' individuali. 5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione; 10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.
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b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.
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segue in allegato
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