Decreto Ministeriale 11 giugno 1935
Limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali.
GU n. 143 del 19.06.1935
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Art. 1.
Il limite massimo di età stabilito dai citati decreti ministeriali per l'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali è aumentato di:
a) cinque anni per coloro che prestano servizio militare durante la guerra 1915-1918;
b) nove anni per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista;
c) quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 2022 o che, risultano muniti del brevetto di ferito per la causa fascista, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che in causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Il beneficio, di cui alla lettera c), è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante per i titoli di cui alle lettere a) e b).
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segue in allegato