DM Sanita' del 11 luglio 1991
ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI RELATIVO AGLI ASPETTI IGIENICO-SANITARI CONCERNENTI LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO.
(G.U. n.39 del 17.02.1992)
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Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
1. L'atto di intesa si applica esclusivamente alle piscine di uso pubblico alimentate con acqua dolce e dotate delle vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del quarto comma dell'art.2 ed intende fornire prescrizioni e raccomandazioni per la progettazione, costruzione, gestione ed il controllo delle piscine ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
Art.2. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
2. Ai fini del presente atto le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: caratteristiche strutturali ed ambientali, tipo di utilizzazione, destinazione.
3. In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:
a) piscine scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) piscine coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) piscine di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili contemporaneamente;
d) piscine di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
4. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle varie tipologie di piscine i seguenti tipi di vasche:
a) le vasche per nuotatori sono quelle aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fèdèration Internationale de Natation Amateur (FINA) vigenti, per quanto concerne le vasche agonistiche. La profondità deve essere non inferiore a m.1,10;
b) le vasche per tuffi ed attività subacquee sono quelle aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fèdèration Internationale de Natation Amateur (FINA) vigenti per quanto concerne i tuffi;
c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie. La profondità massima deve essere non superiore a m.1,10 per almeno 1/3 della superficie della vasca;
d) le vasche per bambini sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima deve essere non superiore a m.0,60;
e) le vasche polifunzionali sono quelle aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
f) le vasche ricreative attrezzate sono quelle con attrezzature accessorie prevalenti quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, pareti mobili, ecc.;
g) le vasche per usi riabilitativi sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali nonchè dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
h) le vasche per usi curativi e termali sono quelle nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività balneatorie viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico. Le piscine destinate ad usi curativi e termali o riabilitativi non possono essere utilizzate anche per attività ricreative, formative o sportive.
5. In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in piscine di uso pubblico e piscine di uso privato. Di norma le piscine sono di uso pubblico; sono di uso privato quelle piscine facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari il cui uso, sotto la responsabilità del proprietario o dei proprietari congiuntamente, sia limitato ai componenti della famiglia ed ai loro ospiti.
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segue in allegato
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