Certifico 2000/2025

In occasione del venticinquesimo di Certifico stiamo lavorando al nuovo layout del sito

Maggiori informazioni
Slide background

Sentenza Cassazione civile sez. III n. 13509 del 29.04.2022

Sentenza Cassazione civile sez. III n. 13509 del 29.04.2022 / Responsabilità medica

ID 17018 ! 17.07.2022 / Sentenza in allegato

La pronuncia la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla configurabilità della responsabilità del chirurgo per fatti successivi all’intervento derivanti dalla mancata indicazione di eseguire periodici esami di controllo (cd. follow up).

All’esito di un’analisi approfondita della materia, la Suprema Corte ha ritenuto possibile configurare la responsabilità del chirurgo, anche qualora collabori con uno specialista sul quale ricada l’onere specifico di avvertire e istruire il paziente per le fasi successive all’intervento.

Infatti, nel caso di omessa indicazione di follow up si possono configurare due ipotesi.

La prima riguarda il caso in cui il medico agisca da solo e, pertanto, in virtù dell’obbligo assunto nei confronti del paziente, è da ritenersi responsabile in caso di lesioni successive e conseguenti al mancato monitoraggio della malattia.

Più problematica — e pertanto sottoposto alla Suprema Corte — la configurabilità della responsabilità del medico che collabori con altri specialisti, dovendosi chiarire, se la responsabilità per la mancata raccomandazione ricada su tutti o solo su alcuni di loro.

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024