Circolare AdE n. 27 del 14 luglio 2022 / Bonus carburante
OGGETTO: Bonus carburante - Articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, l’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 512, prevede, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore
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Art. 2. Bonus carburante ai dipendenti
1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore , non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 38.
segue in allegato
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