Decreto 8 febbraio 2022 n. 58 / Regolamento piattaforma notificazione atti PA
Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione.
(GU n.130 del 06.06.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2022
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Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’articolo 26, comma 15, del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche prevista dall’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
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Art. 26 Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione
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c. 15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilita', completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita';
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;
c) sono stabilite le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalita';
e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalita' con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonche' le modalita' di accettazione e rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui ai commi 5-bis, 6 e 7;
i) sono individuate le modalita' con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione;
l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.
l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.
l-ter) sono individuate le modalita' di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma.
Art. 1
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402. Al fine di rendere piu' semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche.
La societa' di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del suddetto fornitore.
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