DPCM 14 febbraio 2022 / Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico
Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.
(GU n.88 del 14.04.2022)
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Art. 1 Finalita' della verifica preventiva dell'interesse archeologico
1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico e' volta a valutare l'impatto della realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico disciplinata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive.
Art. 2 Campo di applicazione
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applica a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compresi i lavori afferenti ai settori speciali di cui all'art. 3, comma 3, lettera hh) del predetto decreto, qualora sulla base delle indagini di cui all'art. 25, comma 1, del medesimo decreto possa presumersi un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione. Sono esclusi gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle impegnate dai manufatti esistenti, mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno.
Art. 3 Termini per lo svolgimento della procedura
1. In attuazione dell'art. 25, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per la conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' fissato dal soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (di seguito «soprintendente»), in ragione dell'estensione dell'area interessata, nell'ambito dell'accordo con la stazione appaltante di cui al comma 14 del medesimo articolo, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) nel caso di esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche o geochimiche e saggi archeologici, il termine e' stabilito da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessita'; nel caso di opere o lavori a rete, il termine e' stabilito da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessita';
b) nel caso di esecuzione di sondaggi e scavi, il termine e' stabilito da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessita'; nel caso di opere o lavori a rete, il termine e' stabilito da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessita', decorrenti, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine di cui alla lettera a).
2. I termini di cui al precedente comma decorrono dalla consegna del cantiere alla ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi di archeologia preventiva. Tali termini non comprendono l'invio alla soprintendenza della documentazione archeologica relativa alle attivita' svolte, che deve comunque essere effettuato entro venti giorni dalla chiusura del cantiere.
3. Il soprintendente approva la relazione archeologica definitiva redatta ai sensi dell'art. 25, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro i venti giorni successivi alla consegna della documentazione di cui al precedente comma. 4. Per motivate e cogenti esigenze di completamento delle indagini i termini di cui al comma 1 possono essere prorogati una sola volta per ulteriori novanta giorni. 5. In caso di interruzione delle attivita' del cantiere per motivi di forza maggiore, i termini di cui al comma 1 sono sospesi fino alla ripresa delle attivita'.
6. In sede di stipula dell'accordo di cui all'art. 25, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i termini indicati nei commi precedenti possono essere ridotti di un terzo nel caso di interventi compresi nel piano nazionale di ripresa e resilienza.
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