Novità Conversione in Legge Decreto Mille proroghe 2022
ID 15871 | 01.03.2022 / In allegato documento completo
Pubblicata nella GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8, la Legge 25 febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Entrata in vigore del provvedimento 01.03.2022.
Di seguito le principali novità in termini di proroga dei termini, attuati in sede di conversione del Decreto Mille proroghe 2022, riguardano:
- adeguamento alla normativa antincendio: scuole, asili e Università;
- adeguamento normativa antincendio immobili del Ministero Cultura;
- verifica di vulnerabilità sismica scuole, ospedali e altre opere;
- proroga termini in materia di monopattini elettrici;
- uso energia fonti rinnovabili;
- proroga obbligo etichettatura ambientale imballaggi;
- tariffe TARI;
- modalita' di registrazione e trasmissione informazioni all'ISIN: generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie;
- obblighi esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale.
Nel dettaglio:
Adeguamento alla normativa antincendio: scuole, asili e Università
Art. 6 Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato
3 -bis . Dopo il comma 2 -bis dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è inserito il seguente:
«2 -ter . Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024».
3 -ter . All’articolo 4 -bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 -bis . Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive»
Adeguamento normativa antincendio immobili del Ministero Cultura
Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura
4 -ter . All’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023»
Verifica di vulnerabilità sismica scuole, ospedali e altre opere
Art. 10 - bis Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica
1. All’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»
Proroga termini in materia di monopattini elettrici
Art. 10. Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili
1- ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 75-bis è sostituito dal seguente:
“75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024”;
b) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:
“75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:
a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi” ».
Uso energia fonti rinnovabili
Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica
5 -sexies . Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «2023» sono inserite le seguenti: «, e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001.
Proroga obbligo etichettatura ambientale imballaggi
Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica
1. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 »;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023 ».
2. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.»
Tariffe TARI
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
5-quinquies. A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
Modalita' di registrazione e trasmissione informazioni all'ISIN: generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie
Art. 4. Proroga di termini in materia di salute
8-septies. All’articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2023,”.
Obblighi esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale
Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica
All’articolo 11 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.
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