Decreto 10 agosto 2021
Riparto, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidita'.
(GU n.205 del 27-08-2021)
Art. 1. Riparto per l’anno 2021 del fondo di cui all’art. 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
1. Il fondo istituito dal comma 1 dell’art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con una dotazione di 660 milioni di euro per l’anno 2021 - destinato agli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art. 39 -ter , comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP - è ripartito in proporzione al maggior disavanzo, secondo gli importi indicati per ciascun ente nell’allegato A, secondo le modalità specificate nell’allegato B «Nota metodologica».
2. Gli enti locali beneficiari del fondo di cui al comma 1 destinano le risorse alla riduzione del disavanzo tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1 -quater del citato decreto-legge 73 del 2021.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
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segue in allegato
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