Modello Delega verifica Green Pass
ID 14281 | Modello delega allegato
Per spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi: possono essere abilitati alla verifica di green pass e documenti di identità anche gli steward, cioè il personale addetto ai servizi ausiliari alle forse di polizia presso impianti sportivi, iscritto in a appositi elenchi delle questure. E’ possibile ricorrere a questa tipologia di personale anche per eventi diversi da quelli calcistici.
Ad ogni modo, in tutti i casi in cui la verifica viene effettuata da personale delegato, deve esserci uno specifico atto formale, comprensivo anche di istruzioni per il corretto esercizio di questa verifica.
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Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, cui si riferisce la lettera d) del suddetto art. 13 del D.P.C.M 17 Giugno 2021, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti steward, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall’art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n.41), nonché dal D.M. 13 agosto 2019.
Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M., potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell’impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali.
Dette società, infatti, ai sensi della sopracitata lettera d) potranno demandare le verifiche in questione a propri delegati, nel cui novero vanno senz’altro ricompresi, benché non espressamente menzionati nella disposizione in commento, anche gli steward.
Nel rammentare che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed I) dell’art. 13, comma 2, del D.P.C.M 17 Giugno 2021, si ritiene di precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Il datore di lavoro dovrà:
- impartire istruzioni su trattamento dati (art. 29 Regolamento Europeo 2016/679) e profili di sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento Europeo 2016/679);
- fornire formazione idonea (art. 39 Regolamento Europeo 2016/679): informazioni gestionali e formazione pratica;
- aggiornare la privacy policy aziendale inserendo il personale delegato (incaricato al trattamento).
Collegati
Regolamento (UE) 2021/953
Green pass: GPDP Nota del 10 Agosto 2021
Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105
DPCM 17 giugno 2021
App “VerificaC19”
VerifierApp “VerificaC19” - Manuale d'uso per i verificatori
Circolare Ministero della Salute n. 28862 del 28 giugno 2021