Ordinanza Ministero della Salute 2 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.131 del 03.06.2021)
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Art. 1.
1. A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della medesima ordinanza non si applicano in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.
2. A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della medesima ordinanza non si applicano in caso di permanenza di durata non superiore alle 24 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione.
3. In caso di superamento dei limiti territoriali o temporali di cui ai commi precedenti, trova applicazione l’articolo 2, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021.
Art. 2.
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 30 luglio 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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