Ordinanza Ministero della Salute 6 maggio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU n.108 del 07.05.2021)
...
Art. 1.
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, citata in premessa, relative agli spostamenti dall’India, Bangladesh e Sri Lanka, sono reiterate fino al 30 maggio 2021.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 4, dell’ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale sono, altresì, consentiti ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021.
3. L’ingresso e il transito nel territorio nazionale è comunque consentito per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili nei termini e alle condizioni di cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, secondo espressa autorizzazione del Ministero della salute.
Art. 2.
1. La presente ordinanza produce effetti dal 7 maggio 2021 e fino al 30 maggio 2021.
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