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Ministero dell’Interno circolare 24 febbraio 2021

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OggettoDecreto-legge 23 febbraio 2021, n.15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45, del 23 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Con il succitato provvedimento d'urgenza sono stati introdotti taluni elementi di novità in tema di mobilità territoriale, attraverso specifiche prescrizioni finalizzate a mitigare e contrastare l'emergenza sanitaria ancora in atto.

L'art. 1 del decreto-legge in commento ha novellato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), introducendo, all'art. 1, il comma 16-septies che, allo scopo di conferire maggiore chiarezza alle vigenti misure di prevenzione e contrasto al coronavirus, ha previsto, anche in via normativa, la classificazione del territorio naziorta1e in zone (bianca, gialla, arancione e rossa, articolate in relazione al differente scenario di rischio epidemiologico.

Il successivo art. 2, comma 1, dispone la proroga al 27 marzo 2021 dei divieti, attualmente vigenti, di spostamento in entrata e uscita tra i territori di diverse regioni e province autonome. Sulla scorta dei precedenti interventi normativi, la previsione in commento fa salve le consuete circostanze eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) e la possibilità di rientro, senza limitazioni territoriali, alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Sempre in tema di limitazioni alla mobilità, il comma 2 del medesimo articolo prevede che, fino alla data del 27 marzo 2021, gli spostamenti siano consentiti verso una sola abitazione privata abitata, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi presso il luogo di destinazione. Non vengono considerati a questi fini i minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Riguardo alle modalità di declinazione di tale limitazione alla mobilità, la disposizione in commento - che modifica la precedente disciplina limitatamente alla zona rossa - viene a delineare il seguente quadro:

Per quanto riguarda la zona arancione, il comma 3 dello stesso articolo conferma che gli spostamenti possono anche esorbitare l'ambito comunale quando ci si sposti da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e il luogo di destinazione non sia distante più di 30 chilometri da quello di partenza. Sono esclusi da questa fattispecie gli spostamenti verso i comuni capoluogo di provincia.

L'art. 3, infine, nel confermare l'impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevede che in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 si applichi l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Le SS.LL sono pregate di adottare ogni necessaria iniziativa per una puntuale attività di controllo, volta a garantire l'osservanza delle misure in argomento, con particolare riguardo alle aree in cui, anche in conseguenza di provvedimenti delle autorità regionali o comunali, siano stati delimitati, per effetto dell'aggravamento del quadro epidemiologico, ambiti territoriali caratterizzati da misure più restrittive.

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Fonte: Ministero dell'Interno

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