Ordinanza 28 marzo 2020
Procedura semplificata di sdoganamento. (Ordinanza n. 6).
(GU Serie Generale n.120 del 11-05-2020)
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Art. 1. Attività frontaliera dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito «ADM»), nello svolgimento delle attività di propria competenza provvede, senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale (di seguito «DPI») ed in particolare i DPI di protezione via aeree FFP2, FFP3, N95, KN95 indicati nella circolare del Ministero della salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, nonché di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, compresi gli strumenti ed i dispositivi di ventilazioni invasivi e non invasivi.
Art. 2. Soggetti autorizzati allo svincolo doganale diretto
1. ADM procede allo svincolo diretto dei DPI, con esenzione delle imposte doganali e dell’IVA, esclusivamente nei confronti delle regioni, province autonome, enti territoriali locali, pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate ed inserite nella rete regionale dell’emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali.
2. ADM, tramite le proprie articolazioni territoriali, effettua un controllo sulle merci al fine di individuare quelle che possono essere svincolate ai soggetti indicati nel precedente comma.
3. ADM, contestualmente agli svincoli in base a quanto prescritto dai precedenti commi, provvede a darne comunicazione al commissario straordinario.
4. Per i DPI acquisiti da ADM e non diretti ai soggetti di cui al comma 1, ADM procederà a segnalare direttamente la circostanza al Commissario straordinario all’indirizzo PEC
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