Conversione DL milleproroghe approvato dalla Camera
Update 29 Febbraio 2020
Pubblicata la Legge 28 febbraio 2020 n. 8
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU n. 51 del 29.2.2020 S.O. n. 10)
Update 20 Febbraio 2020
Il 20 febbraio 2020 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del Milleproroghe 2020 - decreto legge n. 162 del 2019 , recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Il decreto legge n. 162 del 2019 (cd. decreto milleproroghe) è stato adottato, come altre volte in passato, al fine di disporre la proroga di termini legislativi in scadenza al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento reca, inoltre, varie disposizioni di carattere sostanziale, con carattere di urgenza, in numerose materie e, in particolare, in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature.
L'esame parlamentare del provvedimento (AC 2325) è stato avviato, dalle Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Bilancio (V) della Camera dei deputati, il 14 gennaio e si è concluso il 13 febbraio 2020.
Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte numerose nuove disposizioni e apportate modifiche al testo originario del decreto-legge (C. 2325-A).
Successivamente, nella seduta dell'Assemblea del 17 febbraio, è stato deliberato il rinvio in Commissione per la definizione di alcune limitate modifiche al testo, apportate nella seduta delle Commissioni riunite I e V del medesimo giorno (C. 2325-A/).
Nella seduta del 18 febbraio il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni. Come detto, l'approvazione della Camera è avvenuta il 20 febbraio e pertanto il provvedimento passa all'esame del Senato (scadenza il 28 febbraio).
Per una illustrazione delle singole disposizioni del decreto-legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, si rinvia ai dossier Volume I e Volume II di documentazione del Servizio studi.
Per un quadro di sintesi degli interventi di maggiore rilievo contenuti nel medesimo testo si rinvia invece al seguente dossier del Servizio studi.
_____
Di seguito alcune misure di interesse:
Articolo 3, comma 5 (Adeguamento antincendio strutture ricettive)
Il comma 5 interviene sul termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.
In particolare, esso proroga:
- dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;
- dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.
A tal fine novella il comma 1122, lettera i), dell’articolo 1, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), sostituendone l’ultimo periodo. Le strutture ricettive turistico-alberghiere interessate sono - come già previsto a legislazione vigente - quelle localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, alle quali la disposizione in esame aggiunge quelle ubicate:
- nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017
- e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
Articolo 36 (Informatizzazione INAIL)
L'articolo in esame introduce il nuovo articolo 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe) nel DPR 462/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).
Il comma 1 del nuovo articolo prevede che per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
L'art. 1 del DPR 462/2001 prevede che il regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro (co. 1). Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti.
In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione (co. 2).
L'art. 4 prevede che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale (co. 1). Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI (co. 2). Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza (co. 3). Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (co. 4).
L'art. 6 prevede che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni (co. 1). Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI (co. 2). Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza (co. 3). Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (co.4).
Il comma 2 prevede che il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1.
Il comma 3 prevede che per le predette verifiche l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
Il comma 4 prevede che le tariffe per l'effettuazione delle citate verifiche periodiche, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Tariffario ISPESL, di cui al decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
...
Fonte: Camera dei Deputati
Collegati: