Decreto 15 luglio 2019
Ministero dell'Interno
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
(GU Serie Generale n.176 del 29-07-2019)
Art. 1.
1. Ai fini della prevenzione dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella realizzazione di lavori, servizi e forniture connessi alla completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, il Prefetto di L’Aquila, di seguito «il Prefetto», in deroga agli articoli 87, comma 2, e 90, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito «Codice antimafia», provvede, con competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia in favore degli operatori economici interessati.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, al Prefetto competono in via esclusiva anche i poteri di accesso e accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonché quelli di cui all’art. 93 del Codice antimafia.
Art. 2.
1. Per gli operatori economici che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’«Anagrafe antimafia degli esecutori», di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l’iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia.
2. Il Commissario straordinario, direttamente oppure tramite il soggetto attuatore, comunica al Prefetto nonché al Prefetto della provincia ove l’impresa ha la sede legale o al Prefetto responsabile della Struttura di Missione la conclusione o l’approvazione del contratto avvenuta durante il periodo di validità dell’iscrizione medesima.
Art. 3.
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 88 del Codice antimafia e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito «BDNA», anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.
2. Quando dalla consultazione della BDNA emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia, il Prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti.
3. Sulla base degli esiti dell’attività di verifica svolta, il Prefetto rilascia la comunicazione, liberatoria o interdittiva, entro quindici giorni dalla data della consultazione.
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