Canapa: Quadro normativo
ID 8491 | Update 12.07.2019
Motivazioni Sentenza 30 Maggio. Depositate le motivazioni della Sentenza della cassazione (sezione unite) del 30 Maggio 2019 sulla cannabis light.
La Cassazione chiarisce che vendere cannabis è sempre reato, anche se «light» e la percentuale di principio «drogante» è al di sotto dello 0,6%. Le resine, olio e infiorescenze sono proibite anche se il contenuto di thc è sotto lo 0,6%, Consentiti solo cosmetici, prodotti alimentari o altri derivati. E' così chiarito l'atteso concetto espresso nella Sentenza su "salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante".
La coltivazione è consentita senza necessità di autorizzazione ma possono essere ottenuti esclusivamente prodotti tassativamente elencati dalla legge 242 del 2016: possono ricavarsi alimenti, fibre e carburanti ma non hashish e marijuana». La scriminante del livello di Thc inferiore allo 0,6% non è da applicare.
La coltivazione della cannabis è consentita senza necessità di autorizzazione ma possono essere ottenuti esclusivamente prodotti tassativamente elencanti dalla legge 242 del 2016: possono ricavarsi alimenti, fibre e carburanti ma non hashish e marijuana». E non vale come scriminante il livello di Thc inferiore allo 0,6%. Così le Sezioni Unite penali fissano, nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio, i limiti della nuova legge sulla filiera della canapa, stabilendo che resta reato la vendita della cannabis, anche nella sua forma «light», se «in concreto» ha un effetto drogante.
La coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di Thc», rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico sugli stupefacenti, con la sola «eccezione» riguardante la «canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali».
La Cassazione richiama la disciplina europea, dalla quale quest’ultima legge deriva e, precisa, riguarda il solo ambito «agroindustriale». Pertanto la coltivazione «connessa e funzionale alla produzione di sostanza stupefacenti, rientra certamente tra le condotte che gli Stati membri sono chiamati a reprimere». Del resto, la legge del 2016 fa espresso riferimento alla finalità della coltivazione, che deve essere funzionale «esclusivamente» alla produzione di fibre e alla realizzazione di usi industriali «diversi» da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti. E', dunque, «tassativo» l’elenco dei prodotti che è possibile ottenere, che va dagli alimenti ai materiali per la bioedilizia, ma non include foglie, infiorenscenze, olio o resina ad uso ricreativo. Una precisazione resa necessaria da una precedente interpretazione «allargata» della stessa Cassazione, che ha poi richiesto l’intervento delle Sezioni Unite.
Non è possibile invocare la scriminante, prevista sempre dalla legge del 2016, del livello di principio attivo «Thc» sotto lo 0,6%, che vale «esclusivamente per il coltivatore», per salvaguardare quei casi in cui la maturazione del prodotto faccia innalzare i livelli di Thc. Tanto più che la tabella allegata al testo unico sugli stupefacenti «richiama i derivati della cannabis, senza fare alcun riferimento alle concentrazione di Thc presente nel prodotto».
Nelle motivazioni si legge che quello che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo, ma l’idoneità «in concreto» a produrre un «effetto drogante». In pratica si applica la legge sulle droghe in caso di vendita al pubblico di prodotti derivanti alla cannabis light, anche se l’olio, le inflorescenze e la resina presentano un Thc sotto lo 0,6%.
Update 30 Maggio 2019
La normativa italiana sulla canapa ha riconosciuto con l’approvazione della Legge sulla Canapa, Legge 2 dicembre 2016, n. 242 (GU n.304 del 30-12-2016), che tra l’altro ha creato un “cuscinetto” di esenzioni di responsabilità per l’agricoltore nel caso in cui i risultati ad un controllo rivelino un tenore di THC compresi tra lo 0,2% e lo 0,6%.
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Art. 4 Controlli e sanzioni
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5. Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.
Con la Sentenza "Canapa" INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 15 del 30 maggio 2019 si precisa che la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione di canapa (come specie agricola), non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa -"salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante"-.
Circolare del 23 maggio 2018 Oggetto: Chiarimenti sull’applicazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242.
A decorrere dalla campagna di coltivazione 2017/2018, il settore della coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.) è stato disciplinato dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017. Le varietà di canapa che la legge n. 242 del 2016 consente di coltivare sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Circolare Mipaaf 8 maggio 2002
Regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre
A livello europeo sono ancora in via di definizione i limiti di THC ammissibili negli alimenti a base di canapa.
Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 20.7.2002)
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
L’ultima riforma della PAC 2014-2020 (Regolamento PAC 1307/2013) riconosce la coltivazione di canapa tra quelle ammesse a ricevere i pagamenti della PAC, purché si tratti di semi certificati di varietà con tenore di THC inferiore allo 0,2%.
Il Regolamento concede agli Stati membri anche la possibilità di riconoscere un aiuto accoppiato alla coltivazione di canapa. Federcanapa a luglio 2016 ha richiesto in proposito al Mipaaf di riconoscere questo aiuto.
Il Regolamento Delegato n. 639/2014 che integra il Regolamento 1307/2013 stabilisce che le varietà di canapa ammesse ai pagamenti sono quelle iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
Le varietà ammesse sono indicate anche nel “Plant variety database - European Commission“
Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, 20.12.2013).
Il settore del lino e della canapa comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC | Designazione |
5302 | Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
1207 | Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
Articolo 189 Importazioni di canapa
1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 32, paragrafo 6, e all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013
b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013
c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.
2. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del TFUE e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
Articolo 32 Attivazione dei diritti all'aiuto
…
6. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.
Articolo 35 Poteri delegati
…
3. Al fine di tutelare la salute pubblica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità dell'articolo 32, paragrafo 6.
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (GUCE 26/10/2012) riconosce tra i prodotti oggetto della politica agricola comune (art.38-44) “la canapa greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata;stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)” (allegato I del Trattato) articoli 38 e 44 trattato funzionamento UE.
Circolare Ministero della Salute 22 maggio 2009 Produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana
Ha ammesso in Italia anche gli usi alimentari del seme di canapa dichiarando sulla base delle indicazioni dell’istituto Superiore della Sanità, che “la possibilità di rilevare tracce (di THC) nei prodotti di lavorazione (farine e oli) è esclusivamente dovuta a contaminazione di organi fiorali e all’adozione di inidonee pratiche di mondatura del seme”.
Decreto 9 novembre 2015 cannabis farmaceutica del ministero della salute autorizza “la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali ” (art.1), specificando che per piante di cannabis “si intendono le piante diverse da quelle di canapa coltivate esclusivamente da sementi certificate per la produzione di fibre o per altri usi industriali , come consentito dalla normativa dell’Unione europea”. In tal modo introduce una distinzione inequivocabile tra piante per usi industriali e piante per usi da droga
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 T.U. Stupefacenti integrato dalla Legge 16 maggio 2014, n. 79. Art. 26 e aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 e dai Decreti del Mistero della Salute del 18 maggio 2018 e del 25 giugno 2018
Legge n. 412 5/06/1974 di ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30.03.1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25.03.1972. (GU n.236 del 10-9-1974).
Circolare Del MIPAAF 22 maggio 2018 “CIRCOLARE SULLE MODALITA’ DI COLTIVAZIONE E REGOLE DEL FLOROVIVAISMO” Che riconosce la possibilità di coltivare infiorescenze destinate al florovivaismo, ma disconosce la riproduzione per via agamica.
Sentenza "Canapa" INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 15 del 30 maggio 2019
la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.
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segue in allegato
Certificio Srl - IT | Rev. 1.0 2019
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 12.07.2019 | Motivazioni Sentenza | Certifico Srl |
0.0 | 30.05.2019 | --- | Certifico Srl |
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