Emendamento DL sblocca cantieri | Videosorveglianza a tutela minori e anziani
Nella Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (GU n. 140 del 17-06-2019), come anticipato il 28.05.2019, è stato aggiunto l'emendamento sottoriportarto all'Art. 5 -septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32:
Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32
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Art. 5 -septies
Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani
1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Emendamento
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
28.05.2019 - Le Commissioni lavori pubblici e ambiente del Senato hanno approvato un emendamento al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relativo all’installazione di telecamere nelle scuole di infanzia e nelle case di cura.
Iter DDL 1248
21 maggio 2019: in corso di esame in commissione
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Art. 19-bis. (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)
2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018 n. 14 e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Fonte: Senato della Repubblica
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