Sentenza n. 21700 del 20 ottobre 2011
La Cassazione Civile ha avuto modo di chiarire i confini della responsabilità dell’esperto.
Precisamente, infatti, la Suprema Corte ha statuito che “nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave”, intendendosi quest’ultima come “l’errore inescusabile in ragione della sua grossolanità, o l’ignoranza incompatibile con la preparazione media esigibile dal professionista o l’imprudenza, sintomatica di superficialità e disinteresse per i beni primati che il cliente ha affidato alla cura del professionista”.