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Società Organismi di Attestazione (SOA): Guida

Società Organismi di Attestazione (SOA): Guida

Le società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato italiani con forma giuridica di S.p.A., autorizzati dall'Autorità Nazionale Anti-corruzione (ANAC), che accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, riassunti nel regolamento per il sistema di qualificazione, decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (abrogato dal D.P.R. ottobre 2010 n. 207).

Con le modifiche introdotte nel corpo normativo del Codice del Contratti Pubblici ad opera del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (art. 3 comma 1, lett. f) (abrogato dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) la natura giuridica delle SOA è profondamente mutata. Le stesse hanno infatti assunto funzioni di natura pubblicistica anche in materia di responsabilità contabile. Si aggiunge inoltre che, in caso di false attestazioni rilasciate dalle stesse, si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale.

Elenco SOA (ANAC)

http://elencosoa.anticorruzione.it/public/


L’Autorità nazionale anticorruzione ha adottato dal 29 ottobre 2014, (G.U. n. 251 del 28.10.2014), il Manuale sulla qualificazione avente carattere ricognitivo/interpretativo delle diverse comunicazioni, succedutesi negli anni, in materia di SOA. Sul punto, infatti, l’Autorità svolge la funzione di regolazione essendo stato riconosciuto il potere di interpretare la normativa di settore con lo scopo di orientare l’azione dei soggetti interessati. Pertanto, al fine di integrare il predetto Manuale, sono stati predisposti atti tipo diretti a standardizzare le istanze, le dichiarazioni e la documentazione da chiedere alle SOA nei seguenti casi:
...

Requisiti SOA
D.P.R. ottobre 2010 n. 207
...
Art. 64 Requisiti generali e di indipendenza delle SOA (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, d.P.R. n. 34/2000) 
Art. 65 Controlli sulle SOA (art. 7, commi 6 e 8, d.P.R. n. 34/2000)
Art. 66 Partecipazioni azionarie (art. 8, d.P.R. n. 34/2000)
Art. 67 Requisiti tecnici delle SOA (art. 9, d.P.R. n. 34/2000)
Art. 68 Rilascio della autorizzazione (art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000)
Art. 69 Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate (art. 11, d.P.R. n. 34/2000)
Art. 70 Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe (art. 12, d.P.R. n. 34/2000)
Art. 71 Vigilanza dell'Autorita' (artt. 14 e 16 d.P.R. n. 34/2000)
Art. 72 (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione (art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, d.P.R. n. 34/2000)
Art. 74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
Art. 75 Attivita' delle SOA

 

Vedi Manuale Qualificazione Lavori pubblici 24.10.14 agg 14.11.16

Attestazione SOA

L'attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle SOA, che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e a sua volta abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ad oggi vigente (e che ha in parte superato il Nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione - Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.P.R. ottobre 2010 n. 207).

Di fatto, in luogo dell'iscrizione all'Albo nazionale costruttori (oggi abolito) e in virtù della nuova normativa in ambito di appalti pubblici, l'attestazione SOA è oggi un documento necessario per comprovare la capacità dell'impresa di sostenere ogni appalto pubblico di fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00 (sia esso in appalto o in subappalto).

Note SOA Decretoto-Legge 18 aprile 2019 n. 32

Con il DL 18 aprile 2019 n. 32 previsto adozione, entro 180 giorni, di "regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice"

Decreto SOA

L’ANAC ha inviato al Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell’articolo 83 comma 2 e dell’articolo 84 comma 2 del Codice dei contratti, la Proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzata all’adozione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione (SOA).

Il Decreto SOA che per entrare, però, in vigore dovrà attendere prima il parere del Consiglio di Stato (previsto come funzione consultiva) e, successivamente, quello delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 83, comma 2.

Nella situazione attuale è semplice ipotizzare che il MIT dovrà prima esaminare il decreto e, successivamente, il nuovo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà decidere se inviarlo o meno per i citati pareri. Ma potrebbe verificarsi, anche, che decida di non inviarlo per il semplice fatto di voler procedere, prima ad una più completa revisione del codice principalmente per il fatto di semplificarne tutto il processo relativo alla infinità di provvedimenti attuativi.

Il provvedimento predisposto dall’ANAC, che nel Titolo III della parte II del Regolamento n. 207/2010 era costituito da 37 articoli dal 60 al 96 contiene, adesso, 73 articoli suddivisi nelle seguenti 2 parti:

- Parte I (artt. 1-19) - Società organismi di attestazione (SOA)
- Parte II (artt. 20 - 73) - Sistema di qualificazione.

C’è da aggiungere, anche, che il decreto entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ma ha un periodo transitorio monstre costituito dai 25 commi dell’articolo 71.

Con il nuovo decreto proposto al MIT dall’ANAC. In particolare, sono state previste per quanto concerne le categorie di opere generali:

- la suddivisione della categoria OG3 in OG3-A (strade, autostrade, ponti, viadotti, piste aeroportuali e relative opere complementari) e OG3-B (ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e relative opere complementari);
- la suddivisione della categoria OG6 in OG6-A (acquedotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e OG6-B (gasdotti e oleodotti);
- la soppressione della categoria OG11 in considerazione delle criticità riscontrate in fase di applicazione della normativa specialistica sia per la strutturazione dei bandi di gara che per la dimostrazione dei requisiti ai fini della qualificazione,

mentre per quanto concerne le categorie di opere specializzate, sono state previste:

- l’accorpamento delle categorie OS2-A e OS2-B, sempre in ragione della carenza di un’esigenza reale che giustifichi la separazione di lavorazioni di fatto molto simili;
- la suddivisione della categoria OS6 in OS6-A (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) e OS6-B (Allestimenti museali e di spazi espositivi);
- la soppressione della categoria OS17 e l’annessione delle relative lavorazioni in parte alla categoria OG10 e in parte alla categoria OS19:
- la suddivisione della categoria OS24 in OS24-A (verde urbano) e OS24-B (aree verdi sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei BB.CC.).
- la qualificazione resta obbligatoria per tutte le categorie generali mentre non è obbligatoria per le categorie di opere specializzate OS6-A, OS7, OS15, OS16,OS19, OS22, OS23, OS26, OS29, OS31 e OS32.

Le classifiche che erano 8 passano nelle 12 seguenti:

- I - fino a euro 250.000
- II - fino a euro 500.000
- III - fino a euro 1.000.000
- IV - fino a euro 1.500.000
- V - fino a euro 2.500.000
- VI - fino a euro 3.500.000
- VII - fino a euro 5.000.000
- VIII - fino a euro 7.500.000
- IX - fino a euro 10.000.000
- X - fino a euro 12.500.000
- XI - fino a euro 15.000.000
- XII - illimitato.

NB
Il DL 18 aprile 2019 n. 32 che ha aggiunto l''Art. 216-octies al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riporta ora che fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

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