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Decreto 18 febbraio 2011

Decreto 18 febbraio 2011

Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

(GU n. 48 del 28-2-2011)
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Allegato I - Requisiti fisici prescritti per espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell’esercizio. 
Allegato II - Programma d’esame per l’accertamento della idoneita’ tecnica per l’espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell’esercizio
Allegato III - Patentino di idoneità per l’espletamento delle funzioni di Direttore dell’Esercizio / Responsabile dell’Esercizio

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Art. 1. Generalità
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati nelle seguenti categorie:

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

2. Nel seguito con la sigla D.G.T.P.L. viene individuata la Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla U.S.T.I.F. l’Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi - competente per territorio - del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla D.P.R. n. 753/80 è indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 2. Direttore e Responsabile dell’Esercizio
1. Agli effetti dell’art. 90 del D.P.R. n. 753/80 e per quanto attiene alla sicurezza dell’esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie A, B1 e B2 considerati all’art. 1 deve essere preposto un Direttore dell’Esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie C e D deve essere preposto un Direttore dell’Esercizio o un Responsabile dell’Esercizio.

2. Il Direttore dell’Esercizio, per tutto ciò che concerne l’attività operativa corrente sia di esercizio che di manutenzione, si avvale - obbligatoriamente per gli impianti di categoria A, B1, B2 e C e facoltativamente per gli impianti di categoria D - dell’opera di un Capo Servizio, sotto la cui diretta responsabilità si svolge la predetta attività e che risponde dell’applicazione delle norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80, nonché delle disposizioni interne (Regolamento d’Esercizio) di cui all’art. 102 dello stesso D.P.R., secondo le speciali istruzioni scritte impartitegli dal Direttore dell’Esercizio medesimo; lo stesso Capo Servizio, inoltre, supplisce con la propria iniziativa in tutti quei casi in cui, per situazioni particolari, si rende necessario integrare le disposizioni ricevute al fi ne di garantire la sicurezza del servizio. I requisiti e le mansioni del Capo Servizio sono indicati nelle specifiche norme concernenti il personale degli impianti.

...segue

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