Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2157
della Commissione del 16 novembre 2017 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 211/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Articolo 1
L'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 211/2012 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Prodotto avente la seguente composizione (% in peso): - alcole etilico 70 Il prodotto è utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore. Il prodotto è trasportato alla rinfusa. dell'Unione europea |
2207 20 00 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 12 del capitolo 22, nonché dal testo dei codici NC 2207 e 2207 20 00. Il prodotto è una miscela di alcole etilico e benzina (benzina per autoveicoli). La percentuale di benzina (benzina per autoveicoli) contenuta nel prodotto lo rende inidoneo al consumo umano, ma non ne impedisce l'utilizzo a fini industriali (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2207, quarto paragrafo). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2207 20 00 come alcole etilico denaturato.» |
GUUE L 304/21 del 21.11.2017
Entrata in vigore: 11.12.2017