Obiezione formale norma armonizzata EN ISO 4126-1:2013
17 Novembre 2017
Obiezione formale, da parte dello Stato membro francese, alla norma armonizzata EN ISO 4126-1:2013
Obiezione formale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento UE n. 1025/2012 del 25 ottobre 2012 contro la norma armonizzata EN ISO 4126-1: 2013 nel contesto dell'attuazione del Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, l'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato attrezzatura a pressione
Preoccupazioni:
EN ISO 4126-1: 2013
Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni
Parte 1: valvole di sicurezza (ISO 4126-1:2013)
ISO 4126-1: 2013 specifica i requisiti generali per le valvole di sicurezza indipendentemente dal fluido per il quale sono progettati.
È applicabile alle valvole di sicurezza aventi un diametro di flusso di 4 mm e oltre che sono per l'uso a pressioni impostate di 0,1 bar gauge e oltre. Nessuna limitazione è posta sulla temperatura.
ISO 4126-1: 2013 è uno standard di prodotto e non è applicabile alle applicazioni delle valvole di sicurezza.
Natura dell'obiezione:
Tutti i requisiti essenziali di cui al punto 3.3 dell'allegato I della direttiva 2014/68 /UE non sono inclusi nell'articolo 10 della norma armonizzata EN ISO 4126-1: 2013. Eppure la tabella ZA.1 dell'allegato ZA della norma EN ISO 4126-1: 2013 stabilisce che l'applicazione dell'articolo 10 di questo standard costituisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato I della direttiva 2014/68/UE.
La Commissione istituisce un sistema di comunicazione per tutte i soggetti interessati, incluse le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento, al fine di garantire un’idonea consultazione e l’adeguatezza al mercato prima di:
[..] c) adottare una decisione in merito alle obiezioni formali a norme armonizzate, secondo quanto indicato all’articolo 11, paragrafo 1
Articolo 11 co. 1 regolamento UE n. 1025/2012 Obiezioni formali alle norme armonizzate
1. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite dalla pertinente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata e la Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, laddove esista, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, decide di:
a) pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata in questione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b) mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fonte: Commissione Europea
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