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Europe, Rome

Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

ID 4773 | | Visite: 44936 | News generaliPermalink: https://www.certifico.com/id/4773

Decreto Legge 9 febbraio 2012 n  5

Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 / Consolidato 03.2025

ID 4773 | 24.03.2025

Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

(GU n. 33 del 09-02-2012 - S.O. n. 27)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
______

Conversione

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 06.04.2012 - S.O. n. 69) 

________

Testi consolidati:

- testo consolidato 03.2025
- testo consolidato 07.2024
- testo consolidato 09.2023
- testo consolidato 08.2022
- testo consolidato 02.2021
- testo nativo
________

Dichiarazione unica di conformità degli impianti

Art. 9. Dichiarazione unica di conformità degli impianti

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Riferimenti normativi:
Si riporta l’epigrafe del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 -quaterdecies , comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61.

Si riporta il testo dell’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”:

Art. 284. (Installazione o modifica)
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l’installatore verifica e dichiara anche che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto da parte dell’installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L’autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all’autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l’installatore indica al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto non è ancora individuato al momento dell’installazione, l’installatore, entro 30 giorni dall’installazione, invia l’atto e l’elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all’autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.”

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Tags: Impianti Impianti termici Impianti elettrici

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