Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Profili catastali
L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, ha introdotto modifiche all’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (nel seguito CCE) di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, aggiungendo, alla fine del citato comma 3, il seguente periodo: “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”.
In sintesi, la disposizione esclude dal concetto di “unità immobiliare”1 :
- gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 872 e 883 del CCE;
- le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga.
In considerazione della portata innovativa della previsione normativa sopra richiamata e del relativo impatto in ambito catastale, si rende necessario fornire indicazioni in proposito. E’ peraltro opportuno evidenziare che le disposizioni introdotte dal citato comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2016, attesa la natura ed il tenore della novella normativa, nonché l’assenza di qualsivoglia indicazione circa la valenza interpretativa della stessa, rappresentano una innovazione rispetto alla previgente disciplina; pertanto, tali disposizioni non assumono valore retroattivo e, così come previsto dall’articolo 15, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo, si applicano solo a decorrere dal 1° luglio 2016.
Restano, pertanto, salve le disposizioni relative alla qualificazione e alla determinazione della rendita catastale dei beni immobili di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1° luglio 2016. In particolare, secondo la previgente disciplina, le infrastrutture richiamate nella disposizione di cui sopra, laddove costituite da aree e/o locali (preesistenti o di nuova costruzione) destinati ad ospitare le apparecchiature di comunicazione, dotati di autonomia funzionale e reddituale, risultano censibili tra le unità immobiliari a destinazione speciale con attribuzione della categoria D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (cfr. circolare n. 4/T del 16 maggio 2006 dell’Agenzia del Territorio e Istruzioni Operative di cui alla circolare n. 2/E del 2 febbraio 2016 dell’Agenzia delle Entrate).
segue
AE 8 Giugno 2017