Valutazione Tecnica Europea (ETA)
I prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA) rientrano nel cosiddetto settore armonizzato. Per tali prodotti da costruzione il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione (DoP).
Una Valutazione Tecnica Europea (ETA) è rilasciata, su richiesta del fabbricante, da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) in base a un Documento per la Valutazione Europea (EAD). La valutazione tecnica europea comprende la prestazione del prodotto esposta per livelli o classi o mediante una descrizione in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto, nonché i dati tecnici necessari all'attuazione del sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione definiti nel documento per la valutazione tecnica. In base a una valutazione tecnica europea il fabbricante può redigere la sua dichiarazione di prestazione e quindi può immettere in commercio il prodotto nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE). Se necessario le caratteristiche del prodotto descritte nella valutazione tecnica europea devono includere i requisiti sanitari e di sicurezza necessari per certificare la sicurezza del prodotto.
Documento per la Valutazione Europea (EAD)
Un Documento per la Valutazione Europea (EAD) costituisce la base per il rilascio di una Valutazione Tecnica Europea (ETA). Esso svolge la funzione sia delle guide di benestare tecnico europeo (guide BTE) sia della procedura di armonizzazione in mancanza di guide (CUAP) che sotto il vecchio regime della direttiva europea sui prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE) costituivano il quadro normativo per disciplinare il rilascio dei benestare tecnici europei.
Nel documento per la valutazione europea all'organismo di valutazione tecnica con il quale il fabbricante richiedente conclude un contratto viene prescritto il quadro delle modalità di rilascio di una valutazione tecnica europea per questo prodotto.
Un Documento per la Valutazione Europea (EAD) può essere elaborato quando un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, ossia quando la prestazione del prodotto non può essere valutata o non interamente valutata conformemente a una tale norma, ad esempio per le ragioni seguenti:
- il prodotto non rientra nel campo di applicazione di nessuna norma armonizzata esistente;
- per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto nella norma armonizzata non è appropriato; oppure
- la norma armonizzata non prevede alcuna procedura di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.
Il documento per la valutazione europea contiene pertanto almeno una descrizione generale del prodotto da costruzione, l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto del prodotto in base all'intendimento del fabbricante, nonché le procedure di valutazione delle prestazioni del prodotto. Secondo le disposizioni del regolamento europeo sui prodotti da costruzione (regolamento UE n. 305/2011), l'Organizzazione degli Organismi di Valutazione tecnica (OTAB) che succede all'EOTA elabora un documento per la valutazione europea quando un fabbricante richiede una valutazione tecnica europea.