Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti organici domestici
Proposta di legge n. 4341
Presentata in data 1° marzo 2017
La presente proposta di legge disciplina la gestione dei sottoprodotti di natura organica prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche al fine di separare i materiali organici prima che essi possano mischiarsi con rifiuti riciclabili rendendo difficoltoso o maggiormente oneroso il recupero di questi ultimi.
I sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 184- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono considerati rifiuti nella misura in cui soddisfano tutti i requisiti di cui al comma 2 del citato articolo 184-bis.
I sottoprodotti di cui al comma 1 sono considerati rifiuti solo al termine del processo di gestione di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8.
Si applica alla materia organica prodotta da utenze domestiche e non domestiche prima della sua trasformazione in rifiuto, ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e derivante da:
a) preparazione domestica o non domestica di cibi e di bevande, sia prima che dopo la cottura;
b) sfalci, foglie, ramaglie e potature provenienti da ambito domestico, artigianale, da pertinenze di istituti scolastici, da aree verdi di pertinenza comunale, dalla manutenzione di argini, aiuole, giardini o parchi, ovvero dalle aree condominiali;
c) deiezioni di animali domestici a condizione che non siano state miscelate con sostanze non compatibili, come lettiere non compostabili;
d) altri oggetti in legno divenuti inservibili per il loro uso primario, a condizione che non siano trattati con colle, impregnanti, cere, vernici o altre sostanze pericolose o non compostabili;
e) preparazione di cibi e di bevande presso mense aziendali e scolastiche.
Non si applica ai rifiuti organici, i quali sono regolamentati dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ai fini della presente proposta di legge si intendono per:
a) gestore del sottoprodotto umido (GSU): il soggetto pubblico o privato che gestisce i sottoprodotti organici ai fini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;
b) scarti alimentari: sottoprodotti della produzione, della lavorazione e della preparazione di prodotti alimentari;
c) compostaggio: fermentazione della materia organica ottenuta con l’utilizzo di ossigeno e dei microrganismi naturalmente presenti nella stessa o dei microrganismi naturalmente presenti o selezionati durante lo svolgimento del processo stesso;
d) luoghi di ristorazione: le mense pubbliche, convenzionate o private ovvero che svolgono in qualsiasi modo servizio pubblico di ristorazione collettiva, comprese le mense aziendali e interaziendali, le mense che svolgono servizi di ristorazione prescolastica, scolastica o universitaria, ospedaliera, militare o penitenziaria e di altri
luoghi di permanenza, di ricovero, di cura o di assistenza, e pubblici esercizi che svolgono servizio di somministrazione di alimenti e di bevande in forma sostitutiva, quali bar e ristoranti convenzionati con i luoghi di lavoro;
e) rifiuto organico: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti di vendita al dettaglio e i rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;
f) autocompostaggio: il compostaggio dei propri scarti organici, effettuato da utenze domestiche o non domestiche o da luoghi di ristorazione, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
g) sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base al medesimo articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
i) rifiuto urbano e assimilato: i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
l) gestione: tutte le operazioni effettuate dal GSU o da personale da egli autorizzato e finalizzate alla produzione e all’utilizzo del compostaggio nonché le operazioni finalizzate al conferimento al gestore dei rifiuti urbani, nel rispetto delle disposizioni vigenti, dei suoi eventuali residui;
m) compostaggio di qualità: il prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti dall’allegato 2 annesso al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
n) residuo: la frazione dei sottoprodotti organici che per le sue caratteristiche fisico chimiche non risulta compostabile;
o) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
p) raccolta: il prelievo dei sottoprodotti organici, compresi la cernita preliminare e il deposito;
q) prevenzione: le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e sulla salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e in prodotti;
r) utenza domestica: il nucleo familiare suscettibile di produrre rifiuti organici o sottoprodotti organici residente o domiciliato presso un’unica unità immobiliare;
s) utenza non domestica: qualsiasi altra attività commerciale o artigianale suscettibile di produrre rifiuti organici o sottoprodotti organici.