Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.904
/ Totale documenti scaricati: 31.667.533

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.667.533 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.667.533 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.667.533 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.667.533 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.667.533 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto 2 dicembre 2016 n. 263

ID 3626 | | Visite: 8571 | News generaliPermalink: https://www.certifico.com/id/3626

 

Decreto 2 dicembre 2016 n. 263

Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art.1 Requisiti dei professionisti singoli o associati
Art.2 Requisiti delle società di professionisti 
Art.3 Requisiti delle società di ingegneria 
Art.4 Requisiti dei raggruppamenti temporanei 
Art.5 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 

Art. Obblighi di comunicazione
 
I soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all’A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali

Entra in vigore: 28 Febbraio 2017

...
Art. 1 Requisiti dei professionisti singoli o associati

1. In attuazione dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.

Art. 2. Requisiti delle società di professionisti

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.;

b) l’organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l’indicazione delle specifi che competenze e responsabilità.

Art. 3. Requisiti delle società di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società;

b) essere abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfi rmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affi damento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all’attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.

6. L’organigramma riporta, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’articolo 46 del codice, nell’organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Art. 4. Requisiti dei raggruppamenti temporanei

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affi damento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura l’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Art. 5. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Art. 6. Obblighi di comunicazione

1. I soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all’A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:

a) entro trenta giorni dall’adozione, l’atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell’assetto societario;
b) entro dieci giorni dall’adozione, l’organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione;
c) entro trenta giorni dall’approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
d) entro cinque giorni dall’iscrizione dell’atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Art. 7. Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento

1. I dati relativi alle informazioni di cui all’articolo 6 del presente decreto, inserite nel casellario dell’A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all’articolo 83, del codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del codice.

2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Art. 8. Requisiti di regolarità contributiva

1. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Art. 9. Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 dicembre 2016
Il Ministro: DELRIO

GU n. 36 del 13.02.2017

Nuovo Codice Appalti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DECRETO 2 dicembre 2016 , n. 263.pdf)Decreto 2 dicembre 2016 n. 263
Servizi di architettura e ingegneria
IT1571 kB1236

Tags: Codice Appalti

Ultimi inseriti

Lug 16, 2025 179

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 ID 24287 | 16.07.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei… Leggi tutto
Lug 16, 2025 164

Regolamento (UE) 2025/1377

in HACCP
Regolamento (UE) 2025/1377 ID 24286 | 16.07.2025 Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l’immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale… Leggi tutto
Lug 15, 2025 269

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025 ID 24285 | 15.07.2025 / In allegato Obblighi di cui all’art. 79, c. 17, del DPR n. 207/2010, all’art. 18, c. 22, dell’Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all’art. 15, c. 1, lett. p), dell’Allegato II.14 al medesimo decreto.Procedure per… Leggi tutto
Lug 15, 2025 226

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024 ID 24824 | 15.07.2025 Oggetto: Attività di verifica, manutenzione, progettazione, adeguamento e nuovo impianto dei dispositivi di ritenuta stradale In riferimento all’oggetto e nell’ambito dell’attività di promozione della sicurezza delle… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 10, 2025 492

UNI ISO 22340:2025

UNI ISO 22340:2025 / Guidelines for an enterprise protective security architecture and framework ID 24267 | 10.07.2025 / In allegato UNI ISO 22340:2025Sicurezza e resilienza - Sicurezza protettiva - Linee guida per un'architettura e un quadro di sicurezza di protezione aziendale. Data… Leggi tutto
UNI PdR 175 2025
Lug 10, 2025 488

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP ID 24261 | 10.07.2025 / In allegato UNI/PdR 175:2025Metodologie e sistemi per il rinnovamento, la connessione e la manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità (max. 0,5 bar) con tecnologie… Leggi tutto