Delibera n. 2 e n. 3 Albo Nazionale Gestori Ambientali del 22 febbraio 2017
Il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato due Delibere n.2/2017 e n.3/2017 sulla modulistica di iscrizione all'Albo:
1. Delibera n.2/2017 Modulistica per l'iscrizione all'Albo e l'autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 (Art. 8 del DM n.120/2014).
2. Delibera n.3/2017 Modulistica per la comunicazione dell'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata (Art. 16 del DM n.120/2014)
Delibera n.2/2017
Allegato A: Modello di domanda per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all'articolo 8 (Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo) del DM n.120/2014.
Allegato B: modello dichiarazione di accettazione dell'incarico responsabile tecnico.
Allegato C: modello di autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all'articolo 8.
I modelli contenuti nella Delibera sostituiscono quelli che erano stati previsti in allegato alle precedenti delibere n. 2 del 3 settembre 2014, n. 3 del 3 settembre 2014 e nell'allegato "A" alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015.
Delibera n.3/2017
Allegato A: modello di comunicazione per l'iscrizione e per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) (aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici )
Allegato B: modello di comunicazione per l'iscrizione e per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno)
All'allegato C: modello di comunicazione per l'iscrizione e per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), (ovvero imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del DM 8 marzo 2010, n. 65)
La Delibera n.3/2017 si è resa necessaria per adeguare i moduli sopra citati ai contenuti della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, approvando il modello di comunicazione per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Le Categorie dell'Albo Gestori
Ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014) l'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
G.U. n. 58 del 10 marzo 2017
Fonti: