Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020
Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili
Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017.
Con la Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 l'Albo gestori prevede nuovi compiti per il Responsabile tecnico, relativamente all'attestazione dei mezzi di trasporto rifiuti per le carrozzerie mobili che devono essere abbinate in modo puntuale con i rifiuti trasportati.
L'articolo 4 della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 è sostituito dal seguente: “I provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 sono aggiornati entro il 29 giugno 2022 e in occasione di variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della presente delibera. I modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C” alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 sono utilizzati per procedere all’aggiornamento dell’iscrizione stessa
Vedi - Circolare n. 1 del 04 febbraio 2021 "Errata corrige allegato A della delibera n. 3 del 24.06.2020" - La circolare n. 1 del 04 febbraio corregge l’allegato A della delibera n. 3 del 24.06.2020.
Articolo 1 (Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014)
1. All’articolo 1 della deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. L’impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione.”
b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “comma 4-bis. Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili.”
2. L’allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 è sostituito con l’allegato “A” alla presente deliberazione.
Articolo 2 (Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017)
Gli allegati “A” e “B” alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 sono sostituiti con gli allegati “B” e “C” alla presente deliberazione.
Articolo 3 (Provvedimenti di iscrizione)
1. Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, è riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate.
2. Nei provvedimenti d’iscrizione è data evidenza, per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile, dei codici EER abbinati con la carrozzeria stessa.
3. Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.
Articolo 4 (Periodo transitorio)
I provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono aggiornati entro il 31 dicembre 2021 e in occasione di variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della presente delibera. I modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C” alla presente delibera sono utilizzati per procedere all’aggiornamento dell’iscrizione.
Articolo 5 (Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore il 2 febbraio 2021.
Allegati
ALLEGATO “A”
Schema di attestazione dell’idoneita’ dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a), del d.m. 3 giugno 2014, n. 120
ALLEGATO “B”
Modello di comunicazione dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione dei soggetti di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), del DM 120/2014
ALLEGATO “C”
Modello comunicazione iscrizione/rinnovo per categoria 2bis
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Fonte: Albo Nazionale Gestori Ambientali
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