Piano nazionale d’azione radon

Piano nazionale d azione radon e VR radon luoghi lavoro

Piano nazionale d’azione radon e VR radon luoghi di lavoro / State 01.2023

ID 16927 | 05.01.2023 / Documento allegato - Piano atteso

Il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per il radon (non emanato da news), concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon. Il Piano sarà di supporto per l'individuazione di luoghi di lavoro dove effettuare la Valutazione del rischio radon.

[box-info]Update 05.01.2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023[/box-info]

[box-info]Update 24.05.2022

Notizia portale ISS: 24.05.2022

È in fase finale di preparazione un nuovo Piano nazionale d’azione radon, richiesto dal D.lgs 101/2020 che ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti.[/box-info]

[box-warning]Data prevista di adozione del Piano: 27.08.2021

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs 101/2020 (entrata in vigore il 27.08.2020), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon.[/box-warning]

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano:

- alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei; (N)
- negli stabilimenti termali,
- nei luoghi di lavoro seminterrati o al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11 del D.lgs 101/2020), oppure
- se svolti in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale di Azione Radon (Art. 10).

Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro   Figura 1

Fig. 1 - Luoghi di lavoro obbligo Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro

[box-note]D.lgs 101/2020

Art. 16 Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:

a) luoghi di lavoro sotterranei; (N)
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11;
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10;
d) stabilimenti termali.[/box-note]

(N) 
Art. 7 Definizioni
/ (Nuova definizione di luogo di lavoro sotterraneo / ndr)

86 bis) «luogo di lavoro sotterraneo»: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno;
(punto introdotto dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203).

[box-note]D.lgs 101/2020

Art. 10 Piano nazionale d'azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27.08.2021: non pubblicato data documento / ndr), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' (ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon.

2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all'allegato III:

a) le strategie, i criteri e le modalita' di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua;
b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonche' degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon (27.08.2022 / ndr), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.

4. Il Piano di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato con cadenza almeno decennale

Art. 11 Individuazione delle aree prioritarie (direttiva  59/2013/EURATOM, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies).

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore   del Piano di cui all'articolo 10 (27.08.2022 / ndr), sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti:

a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici;
b) definiscono le priorita'  d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono le modalita' attuative e i tempi di realizzazione.

2. L'elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a), e' pubblicato da ciascuna regione e provincia  autonoma  sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario.

3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate, effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i relativi dati e individuano le  aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 e' pari o superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione  dell'elenco con le modalita' di cui al comma 2. La percentuale degli edifici e' determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra.[/box-note]

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Il Piano nazionale Radon 2002

Vedi Documento


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segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 05.01.2023 D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
0.0 26.06.2022   Certifico Srl

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[box-note]Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
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Direttiva 2013/59/EURATOM[/box-note]