Ambiente

Decreto 23 gennaio 2012

Decreto 23 gennaio 2012

Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi

(GU n. 31 del 7 febbraio 2012)

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Art. 1. Finalità del decreto

1. Ai fini di cui all’art. 7 -bis , comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55, di cui agli articoli 24, 33, 38 e 39, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e allo scopo di garantire che la attendibilità delle informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi e delle informazioni sociali e ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione degli stessi sia accertata tramite un adeguato livello di verifica indipendente, il presente decreto stabilisce ai sensi del comma 6 dell’art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55:

a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi;
b) le procedure di adesione allo stesso sistema;
c) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all’art. 7 -quater, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55;
d) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all’art. 7 -quater , comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55.
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