Decreto 15 giugno 2022 / Incentivi imprese RAEE certificate EMAS
ID 17263 | 03.08.2022
Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
(GU n.180 del 03.08.2022)
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Art. 1 Finalità
1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalità di cui all’art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 49 del 2014, definendo le misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Art. 2. Misure di incentivazione
1. Le misure, volte a incentivare l’introduzione volontaria del sistema di ecogestione e audit (EMAS) e dettagliate mediante il provvedimento di cui all’art. 4, comma 3, sono individuate in contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.
2. Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono certificare l’avvio della procedura per l’ottenimento della registrazione EMAS nonché produrre la relativa documentazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3.
Art. 3. Soggetti beneficiari
1. Le disposizioni del presente decreto sono rivolte alle imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai sensi dell’art. 208 o dell’art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il possesso dell’autorizzazione garantisce l’utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili nonché l’osservanza dei requisiti previsti all’art. 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all’allegato V del medesimo decreto.
2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
a) risultano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
b) risultano iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) non si trovino in stato di liquidazione o siano, comunque, soggette a una procedura concorsuale con finalità liquidatoria.
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Art. 4. Modalità di accesso ai contributi
Art. 5. Determinazione e misura del contributo straordinario
Art. 6. Soggetto attuatore
Art. 7. Concessione delle agevolazioni
Art. 8. Erogazione del contributo
Art. 9. Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
Art. 10. Controlli
Art. 11. Cause di revoca del contributo
Art. 12. Trattamento dei dati personali
Art. 13. Disposizioni finanziarie
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